Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Biglietterie automatizzate,
10 mesi in più per l’idoneità

Il rinvio è disposto per consentire l’adeguamento dei sistemi con i modelli già riconosciuti, in considerazione dei rallentamenti delle attività connessi all’emergenza ancora in corso

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Ritoccata la deadline entro cui ottenere il riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietteria automatizzata. La modifica arriva con il provvedimento del 21 dicembre 2021, siglato oggi dal direttore dell’Agenzia delle entrate Ruffini, che fa slittare di ulteriori 10 mesi il termine fissato dal provvedimento del 15 dicembre 2020, che aveva già “rivisto” il provvedimento direttoriale del 27 giugno 2019 di attuazione delle modalità tecniche per la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo attraverso reti di comunicazione elettronica, il cambio degli intestatari dei ticket e la rimessa in vendita di titoli di accesso nominativi, in ossequio a quanto disposto dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 545-bis e seguenti) e dal decreto Mef del 12 marzo 2018. Il quadro normativo è orientato ad aumentare l’efficienza e la sicurezza informatica delle vendite online, a contrastare il secondary ticketing - fenomeno che vede affiancato al mercato ufficiale, un mercato parallelo che ricolloca i biglietti ancora disponibili tramite siti web, chiedendo una commissione per il servizio -, a tutelare i consumatori, a garantire l’ordine pubblico e a salvaguardare il diritto di autore (vedi articolo “Secondary ticketing: le regole per tutelare l’acquisto online” e “Biglietterie automatizzate, arriva un anno in più per gli enti certificatori”).

La proroga, che in sostanza dispone che la certificazione di idoneità dei sistemi di vendita di titoli di accesso deve essere assicurata entro 40 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento del 27 giugno 2019, è intervenuta per consentire ai titolari di biglietteria di adeguare i propri sistemi con i modelli che hanno ottenuto l’idoneità, in considerazione dei rallentamenti delle attività legati al perdurare dell’emergenza epidemiologica tuttora in atto.

Inoltre, con il provvedimento odierno viene eliminata la disposizione introdotta dal provvedimento del 15 dicembre 2020 ai fini della pianificazione delle attività di certificazione, in quanto sono state individuate altre modalità operative per il monitoraggio e il controllo del processo di adeguamento dei modelli di biglietterie automatizzate.

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