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Normativa e prassi

Bike sharing, in sella con scontrino:
il noleggio non viaggia online

Come precedentemente affermato dall’Agenzia delle entrate, si tratta di un “ servizio complesso”, a titolo oneroso, che prevede oltre alla locazione della bicicletta anche una serie di altre prestazioni

biciclette

Non sono esenti dall’obbligo di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, oppure fattura se richiesta, gli esercenti al minuto che forniscono il servizio a “privati” di bike sharing mediante una App. La prestazione, infatti, non rientra tra i servizi elettronici per i quali è previsto l’esonero da qualunque obbligo di certificazione. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 396 dell’8 ottobre 2019.

Per il contribuente, lo scontrino si può evitare
Il servizio di bike sharing fornito, afferma l’istante, viaggia, in pratica, esclusivamente tramite una App per smartphone o tablet. L’applicazione consente anche, grazie all’installazione di un Gps che aggiorna gli spostamenti del ciclista, di dare indicazioni turistiche, culturali e naturalistiche in relazione al percorso effettuato dal cliente. Le biciclette noleggiate sono chiuse da lucchetti elettronici la cui apertura è possibile soltanto con QR code e il pagamento avviene esclusivamente tramite PayPal o carta di credito, che, una volta effettuato, consente lo sblocco automatico della chiusura attraverso un impulso elettronico.
Visto che il servizio si svolge completamente in forma automatizzata e attraverso sistemi di pagamento tracciabili, il contribuente chiede se la prestazione rientra nell’ipotesi prevista dall’articolo 22, comma 6-ter, del Dpr n. 633/1972 (servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione”) e se può usufruire dell’esenzione prevista dal decreto Mef 27 ottobre 2015 “Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradio diffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione”.
Riguardo agli adempimenti da assolvere, l’istante ritiene che nel caso ordinario in cui il cliente sia un privato persona fisica dovrà annotare l’incasso (tramite PayPal o carta di credito) nel registro dei corrispettivi, se il ciclista (soggetto Iva oppure no) chieda la fattura, questa dovrà essere consegnata all’utente a mezzo e-mail e trasmessa tramite Sdi.

Per l’Agenzia non basta una App
L’Amministrazione finanziaria non condivide le conclusioni dell’istante.
L’Agenzia ricorda innanzitutto che dal 1° gennaio 2020 (dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro) devono essere registrati e trasmessi telematicamente alle Entrate tutti i dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle operazioni previste dall’articolo 22, del Dpr n. 633/1972, fatta eccezione per quelle individuate dal decreto Mef 10 maggio 2019 tra le quali rientrano i servizi elettronici resi a committenti privati, attraverso strumenti tecnologici che garantiscano inalterabilità e sicurezza dei dati.
Detto ciò, chiarisce la risposta, il bike sharing non può rientrare, come invece affermato dall’istante, tra i servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, a cui può essere applicata la richiamata esenzione dall’obbligo di certificazione. Il noleggio di biciclette, infatti, come si legge nella risoluzione n. 478/2008, si configura come locazione a titolo oneroso di cosa mobile a cui si sommano la manutenzione, i collegamenti telematici e altre prestazioni, realizzando, quindi, un “servizio complesso”. Di conseguenza, il contribuente deve certificare il servizio attraverso scontrino o ricevuta fiscale e, dal 2020, mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi con emissione del previsto documento commerciale. Anche se non richiesta, inoltre, l’operatore, se in possesso del codice fiscale del cliente, potrebbe sempre certificare il corrispettivo mediante fattura elettronica.

L’Agenzia precisa, inoltre, che in caso di ricevuta fiscale, il documento deve contenere le caratteristiche e i requisiti previsti dal Dm 30 marzo 1992, ma ciò non significa che la ricevuta non possa essere inviata come copia per immagine su supporto informatico di documento analogico tramite e-mail, a patto che rispetti le indicazioni stabilite dal Codice dell’Amministrazione digitale.
Per quanto riguarda il documento commerciale (con esclusione dei casi in cui si rilasci fattura) da emettere ai fini della memorizzazione e trasmissione alle Entrate a partire dal 1° gennaio 2020, le regole sono fissate con il decreto 7 dicembre 2016 del ministero dell’Economia e delle Finanze (vedi articolo “Corrispettivi giornalieri on line: al via il “documento commerciale”), al fine di garantire inalterabilità e sicurezza dei dati, nonché leggibilità, gestione e conservazione nel tempo al destinatario. Si ricorda che lo stesso provvedimento prevede che previo accordo con il destinatario, il titolo che certifica la prestazione può essere rilasciato anche in formato elettronico.

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