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Normativa e prassi

Bollini su cassette, cd e dvd. Niente Iva per i contrassegni Siae

L'attività di vidimazione è finalizzata alla tutela dei diritti d'autore

pc e libri
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale Iva applicabile all'attività prevista dall'articolo 181-bis, della legge n. 633 del 1941 (disposizione introdotta dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 248 del 2000), il quale stabilisce che la Siae è tenuta ad apporre un contrassegno su ogni supporto, contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, della medesima legge (ossia le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia), destinati a essere commercializzati o, in ogni caso, a essere ceduti a qualunque titolo per finalità di carattere lucrativo (risoluzione n. 381/E del 5 dicembre).

Il medesimo articolo 181-bis prevede che il contrassegno viene apposto esclusivamente per tutelare i relativi diritti concernenti le opere dell'ingegno, deve avere caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto, e, relativamente all'applicazione della legge penale, viene considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.

Ai fini dell'individuazione delle caratteristiche e delle modalità di rilascio del contrassegno, è stato emanato il regolamento di esecuzione con Dpcm 11 luglio 2001, n. 388. Successivamente, con Dpcm 21 dicembre 2001, si è provveduto a determinare la misura delle spese e degli oneri che spettano alla Siae.

Per poter stabilire il corretto trattamento tributario, ai fini Iva, da applicare all'attività svolta dalla Siae, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di dover prima accertare le effettive caratteristiche della stessa.

La Siae effettua un servizio finalizzato a tutelare e a proteggere da illecite riproduzioni i supporti contenenti opere o parti di opere che sono frutto dell'ingegno, di carattere creativo, appartenenti alle varie arti (letteratura, musica, architettura, eccetera).

Sostanzialmente, dall'analisi della normativa disciplinante l'attività, si evince che il contrassegno viene apposto esclusivamente per la tutela dei diritti relativi alle opere artistiche e/o dell'ingegno.
A suffragare detto convincimento vi è, a parere dell'Agenzia, la circostanza che il contrassegno deve riportare il titolo dell'opera, il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore, e, ai fini dell'applicazione della legge penale, deve essere considerato un segno distintivo dell'opera dell'ingegno, come previsto dall'ottavo comma, del citato articolo 181-bis.

In definitiva, l'attività di apposizione dei contrassegni esercitata dalla Siae è finalizzata alla tutela e alla protezione delle opere dell'ingegno, e , di conseguenza, può rientrare tra le operazioni previste dall'articolo 3, quarto comma, lettera e, del Dpr n. 633 del 1972, il quale prevede l'esclusione dall'ambito applicativo dell'Iva, tra le altre, per "...le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore...".
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