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Normativa e prassi

Bollo su accordi con le Pa per l’Ep
“non economico di rilievo nazionale”

La qualificazione contenuta nello Statuto dell’ente pubblico lo porta fuori dal perimetro dei soggetti esonerati dal pagamento dell’imposta dalla disposizione di riferimento

bollo

Sugli accordi e sulle convenzioni, che l’ente pubblico “non economico di rilievo nazionale” stipula con altre pubbliche amministrazioni, è dovuto il Bollo. L’ente, infatti, non può essere equiparato a una delle amministrazioni dello Stato esentate dall’adempimento a norma dell’articolo 16 della tabella allegato B, annessa al Dpr n. 642/1972, perché nel proprio Statuto si qualifica come “un ente pubblico non economico di rilievo nazionale”. Lo precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 495/2020, discostandosi dall’ipotesi formulata dall’istante: quella, cioè, di rientrare nell’ambito degli esoneri.

Sul punto, l’Agenzia osserva che la richiamata disposizione esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo gli “Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”. La norma si applica, dunque, esclusivamente per i soggetti che rivestano la natura di amministrazione dello Stato, oltre che per gli altri soggetti espressamente elencati nel citato articolo 16, e non per tutte le pubbliche amministrazioni.

Nel caso in esame, pertanto, è stato necessario capire se l’istante fosse un’amministrazione dello Stato. Ebbene, a questo proposito, l’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001 stabilisce che “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende egli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.
Un elenco, a ben vedere, tassativo, che non comprende l’“ente pubblico non economico di rilievo nazionale”, istituito ai sensi del Dlgs n. n. 266/1993, così come scritto nello Statuto dell’istante.

Di conseguenza, gli accordi e le convenzioni che l’ente stipula con altre pubbliche amministrazioni, scontano l’imposta di bollo fin dall'origine nella misura di 16 euro per ogni foglio.

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