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Normativa e prassi

Bollo auto e moto storiche,
no all’esenzione fai–da–te

La disciplina sostanziale del tributo è di competenza esclusiva dello Stato: le amministrazioni regionali non possono reintrodurre l’agevolazione soppressa dalla legislazione nazionale

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La legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 666, della legge 190/2014) ha depennato le norme agevolative che esentavano dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali. Archiviati, in sostanza, i commi 2 e 3 dell’articolo 63 della legge 342/2000.
La nuova normativa circoscrive l’agevolazione ad auto e moto, non adibite a uso professionale, con almeno trent’anni di età, per le quali, quindi, è dovuta la tassa di circolazione forfetaria annua e l’imposta provinciale di trascrizione in misura fissa (articolo 63, comma 4, legge 342/2000).
 
Questa la nuova disciplina e queste le nuove regole a cui devono uniformarsi, precisa la risoluzione 4/Df dell’1 aprile, le Regioni.
Le esenzioni “pre-Stabilità”, quindi, mantenute da alcune amministrazioni regionali, sono incompatibili con la disciplina nazionale e la materia, ribadisce il dipartimento, è di esclusiva competenza statale.
 
Come confermato in diverse occasioni dalla Corte costituzionale, infatti, il bollo non è un “tributo proprio” della Regione, ossia istituito dall’ente con propria legge, ma è un "tributo proprio derivato”, ossia disciplinato da leggi statali, il cui gettito è diretto all’amministrazione territoriale.
In pratica, la tassa è gestita dalla Regione a livello di riscossione, accertamento, rimborsi, sanzioni e contenzioso, ma è lo Stato a stabilirne i criteri sostanziali di applicazione e i margini d’azione dell’ente sono ben circoscritti. In definitiva, è il legislatore statale a decidere su presupposti impositivi, soggetti passivi, aliquote, agevolazioni ed esenzioni, in quanto la tassa è di sua esclusiva competenza (Corte costituzionale, tra le altre, sentenze 288/2012, 97/2013).
 
Il panorama non è cambiato, spiega ancora la risoluzione, con l’entrata in scena del federalismo fiscale e del Dlgs 68/2011 che, al comma 2 dell’articolo 8, recita: “…fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale”. La norma è chiara, quindi: non intende modificare in modo radicale la natura dell’imposta che continua a configurarsi come un “tributo proprio derivato”, la cui regia sostanziale è attribuita al legislatore centrale (Corte costituzionale, sentenza 288/2012).
 
In conclusione, le norme regionali che hanno reintrodotto le esenzioni cancellate dalla Stabilità 2015 intervengono su un tributo statale e devono essere considerate abrogate, perché incompatibili con l’attuale disciplina nazionale e suscettibili di impugnativa davanti alla Corte costituzionale.
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