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Normativa e prassi

Bollo virtuale per la società
che fattura in nome dei riders

L’imposta è dovuta fin dall’origine da chi emette il documento fiscale che, di conseguenza, la può assolvere secondo una delle modalità possibili, compresa, se autorizzata, quella digitale

riders

La risposta n. 324 del 10 maggio 2021 risolve il dubbio di una srl che opera in un settore particolarmente attivo in questo periodo di cene e pranzi da “asporto”.
La società istante fornisce servizi nell’ambito del food delivery e mette in comunicazione i consumatori finali e i corrieri per il ritiro e la consegna a domicilio dei pasti ordinati.
I riders, indipendenti e autonomi dall’istante, che collaborano con la srl, sono di tre tipologie:

  • con partita Iva ordinaria e, quindi, tenuti alla fatturazione per i servizi resi all’istante
  • forfetari e, quindi, senza, obbligo di fatturazione elettronica, con la possibilità di scegliere tra fattura cartacea o elettronica. In tal caso è dovuta l’imposta di bollo se l'importo supera i 77,47 euro
  • autonomi e occasionali, non soggetti Iva, che emettono nei confronti dell'istante una ricevuta non fiscale con Bollo se l’importo supera i 77,47, euro.

L’istante lamenta di dover eseguire numerosi controlli sulle fatture emesse dai corrieri forfetari e autonomi/occasionali, poiché, ai fini della corresponsione del Bollo, è responsabile solidale del pagamento dell'imposta. I controlli, attualmente, risultano scanditi nel tempo, successivi ad adempimenti che i riders compiono mensilmente a seguito dell'invio, da parte dell’istante, di un modello da riempire a cura dei riders. Solo successivamente ai controlli la società versa quanto dovuto ai corrieri per le prestazioni effettuate, i quali, a loro volta, emettono un unico documento fiscale.

La srl, per semplificare il processo, intende attivare un nuovo metodo di pagamento che, in sintesi, non mette limiti al rilascio di fatture da parte dei collaboratori. Il sistema prevede, tra l’altro, che l’istante possa emettere, previa autorizzazione degli interessati, fattura o ricevuta occasione, per conto e in nome, rispettivamente, dei forfetari e dei riders occasionali.

Detto ciò la società chiede se, una volta attivata la suddetta procedura, rientrerà tra i soggetti “interessati” che possono chiedere l’autorizzazione a emettere il pagamento dell’imposta in modo virtuale come prevede l’articolo 15 del Dpr n. 642/1972.

L’Agenzia ricorda i documenti sottoposti al Bollo secondo la disciplina di riferimento (articolo 13, tariffa, Dpr n. 642/1972) e tra questi sono presenti anche le fatture che emetterà l’istante dopo il passaggio al nuovo metodo. L’imposta può essere versata mediante acquisto del contrassegno da un intermediario autorizzato (tabaccheria ad esempio), o in modo virtuale, presso l’Agenzia delle entrate o altri uffici autorizzati oppure tramite conto corrente postale.
Il Bollo è dovuto, precisa la risposta, fin dall’origine, da chi emette i documenti da tassare e, quindi, li consegna o li spedisce.
Il sistema di pagamento prospettato comporterà l’emissione della fattura o ricevuta da parte dell’istante per conto dei riders forfetari e occasionali, circostanza che fa rientrare la società, ritiene l’Agenzia, tra i “soggetti interessati” che possono presentare richiesta di autorizzazione al pagamento virtuale dell’imposta di bollo, in quanto responsabili del tributo secondo le previsioni della norma sopra richiamata.

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