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Normativa e prassi

Bonifica di aree inquinate, non sempre l'Iva è agevolata

Applicazione dell'aliquota ridotta al 10% solo se c'è un progetto regolarmente approvato

Attività di bonifica
Iva ridotta al 10% per tutte le attività di bonifica di siti inquinati, purché inserite in un progetto autorizzato dalle autorità competenti. E' quanto chiarisce la risoluzione n. 247/E del 12 settembre, con la quale l'agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello presentato da una società che svolge l'attività di gestione dei rifiuti in base a un contratto di servizio stipulato con un Comune e appalta a terzi la bonifica delle aree sulle quali si è svolta l'attività di termovalorizzazione e di stoccaggio di rifiuti solidi urbani nonché la demolizione degli impianti dismessi.

Si tratta, in particolare, di: scarifica delle pavimentazioni e asfalti di copertura; demolizione delle strutture/sottoservizi fuori terra e interrati; scavo, asportazione, eventuale stoccaggio in loco, caricamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti e dei terreni inquinati.

Per risolvere il quesito, l'Amministrazione effettua, in via preliminare, una ricostruzione del quadro normativo di riferimento:

 

  • il n. 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, assoggetta all'aliquota del 10% le "prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127- quinquies"
  • il n. 127-quinquies, a sua volta, assoggetta all'aliquota ridotta, fra l'altro, le "opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 (...)"
  • l'articolo 4 della legge 847/1964 elenca le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, includendo fra le seconde "le attrezzature (...) sanitarie"
  • fra le attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 847/1964 sono comprese "le opere, le costruzioni e gli impianti destinati (...) alla bonifica di aree inquinate" (articolo 58, comma 1, Dlgs 22/1997)
  • il Dlgs 22/1997 è stato abrogato dal Dlgs 152/2006 (nuove "norme in materia ambientale")
  • l'articolo 266 del Dlgs 152/2006 reca una disposizione avente lo stesso contenuto dell'abrogato articolo 58, in base alla quale fra le attrezzature sanitarie sono ricomprese "le opere, le costruzioni, e gli impianti destinati (...) alla bonifica di aree inquinate".

L'agenzia delle Entrate, considerata la necessità di qualificare sotto il profilo tecnico le specifiche attività di bonifica, in particolar modo la possibilità di ricondurle tra le opere, le costruzioni, e gli impianti destinati alla bonifica di aree inquinate, si è avvalsa del parere del competente ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare.

Questo, evidenziato che la varietà delle situazioni nelle quali è necessario intervenire per effettuare una bonifica non consente di fornire indicazioni di carattere generale, ha precisato che "l'ambito e le tipologie di interventi che occorre mettere in atto sono fissati nel singolo progetto di bonifica, che deve essere approvato dalle autorità competenti". Inoltre, dal momento che la tassazione agevolata ha la finalità di incentivare l'effettiva realizzazione della bonifica, appare coerente che l'incentivo riguardi tutte le attività contemplate dal progetto approvato.

Sulla base di quanto precede, l'Amministrazione finanziaria conclude che le prestazioni di bonifica di siti inquinati possono considerarsi "opere, costruzioni e impianti" solo se fanno parte di un progetto regolarmente autorizzato dagli organi competenti, con conseguente applicazione dell'Iva ridotta.

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