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Normativa e prassi

Bonus Ace: nessun bis immeritato
in mancanza di apporti concatenati

L’intento della norma antielusiva è di impedire che una stessa somma di denaro accresca il capitale proprio di più entità giuridiche appartenenti allo stesso gruppo d’imprese

Quando, in seguito a una fusione, l’incorporata presenta un incremento di crediti da finanziamento verso altre società soggette al suo controllo, non si realizza alcuna indebita duplicazione del beneficio Ace, se le destinatarie dei finanziamenti non abbiano effettuato, a loro volta, conferimenti in favore di altri partecipanti al gruppo, né erogato finanziamenti o pagato corrispettivi per acquisti di partecipazioni, aziende o rami di azienda in favore di società appartenenti al gruppo.
 
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 95/2018, valutati gli argomenti e gli elementi forniti dall’interpellante, che confermano l’inesistenza di ulteriori “manovre” da parte delle società coinvolte nell’operazione straordinaria, perviene a questa conclusione, cioè concorda sulla disapplicazione dell’articolo 10, comma 3, lettera e), del Dm 14 marzo 2012.
 
In sostanza, l’Amministrazione ritiene che la base di calcolo Ace ereditata dall’incorporante non vada sterilizzata dell’importo dei finanziamenti erogati a favore delle società controllate.
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