Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Bonus adeguamento ambienti di lavoro,
non vale per locali extra e verande

Lo sconto si applica esclusivamente agli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie, stabiliti da disposizioni normative o dalle linee guida delle amministrazioni

veranda

Il titolare di un locale che vuole fare diversi lavori fra cui adeguare un porticato esterno rendendolo utilizzabile anche d’inverno, realizzare un vano seminterrato da destinare a deposito, fare un percorso interno protetto per il trasporto dei materiali dal piano interrato al locale vero e proprio, creare un’ulteriore zona esterna per la stagione estiva, non può utilizzare il “credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro”, previsto dal Dl Rilancio, sulle spese sostenute per realizzare i decritti interventi. È la sintesi della risposta n. 545/2020 dell’Agenzia delle entrate.

L’istante, in particolare, è una società che ha un esercizio di somministrazione aperto al pubblico che necessita di opere di ristrutturazione, nel rispetto delle regole anti-Covid. Chiede quindi se il credito d’imposta deve essere limitato “agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza” (articolo 120 del Dl Rilancio) o possa applicarsi alla generalità degli interventi edilizi, tra cui quelli di allestimento di spazi esterni o ampliamento di spazi interni per garantire il distanziamento.
L’Agenzia, dopo aver ricordato la misura di favore che riconosce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80mila euro, per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie delle misure di contenimento Covid (articolo 120 del Dl Rilancio), richiama la circolare n. 20/2020 sugli interventi agevolabili dove è stato precisato che deve trattarsi di lavori necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e devono essere stabiliti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida elaborate dalle amministrazioni centrali o dagli enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.
Alla luce di ciò, l’Agenzia ritiene che non siano agevolabili le spese per gli interventi indicati dal titolare del locale relativi all’adeguamento dei porticati da utilizzare di inverno e d’estate, finalizzati a estendere gli spazi a disposizione della clientela. Allo stesso modo non saranno agevolabili neanche le spese per realizzare il locale seminterrato e per il percorso interno per trasportare i beni dal locale interrato in quanto non sono lavori espressamente prescritti dalle linee guida regionali, riportate nella stessa istanza, che prevedono semplicemente di individuare “specifiche modalità di ingresso, transito e uscita, mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale che opera all'interno della azienda”.
 

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-adeguamento-ambienti-lavoro-non-vale-locali-extra-e