Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Per il bonus aggregazioni l'indipendenza va controllata a 360°

Anche la costituzione di un consorzio può inficiare la concessione dell'agevolazione fiscale

goniometro

Bonus aggregazioni, per averlo l'indipendenza deve essere autentica. Fiscalmente parlando, il concetto civilistico di controllo aziendale va sì rispettato nella forma, ma di per sé non basta a garantire l'effettiva autonomia gestionale delle società interessate all'operazione straordinaria. La norma tributaria va oltre (risoluzione n. 468/E).

All'attenzione dell'Agenzia un conferimento d'azienda apparentemente "regolare" per usufruire dell'agevolazione introdotta dalla Finanziaria 2007 e consistente nel riconoscimento fiscale gratuito, per un ammontare non superiore a 5 milioni di euro, del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione, nonché del maggiore valore iscritto dalla conferitaria nell'ipotesi di conferimento d'azienda "neutrale".

Due aziende operanti nel settore dell'escavazione e lavorazione della pietra intendono conferirsi in un'unica e nuova società a responsabilità limitata. Entrambe esercitano effettivamente un'attività commerciale da due anni, sono quindi operative. I soggetti interessati non hanno rapporti di partecipazione reciproci, né appartengono allo stesso gruppo societario e in più sono controllati da persone diverse, senza alcun legame di parentela.
Poiché lo sfruttamento delle cave avviene su due terreni confinanti di proprietà dei partecipanti all'operazione straordinaria ed esiste un'unica autorizzazione per la "coltivazione" della pietra, gli stessi hanno costituito un consorzio.

A prima vista sembrano rispettati tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa, introdotta per dare maggiore impulso alla competitività delle imprese italiane e cioè:

  • soggettivo, per cui l'impresa risultante dall'operazione straordinaria deve risiedere nel territorio dello Stato e assumere la forma giuridica di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa e di mutua assicurazione
  • oggettivo e temporale, in base ai quali le operazioni di aggregazione aziendale devono necessariamente concretizzarsi in fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda effettuati nel corso degli anni 2007 e 2008
  • dell'operatività, secondo cui le aggreganti devono dimostrare, attraverso i bilanci, di essere operative, ossia di avere svolto un'effettiva attività commerciale nei due anni che precedono l'aggregazione
  • dell'anzianità delle condizioni, vale a dire che le imprese partecipanti all'operazione "si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243"
  • criterio dell'indipendenza, per cui l'operazione straordinaria deve riguardare società davvero autonome, ossia non appartenenti allo stesso gruppo né legate tra loro da un rapporto di partecipazione né soggette a forme, anche indirette, di controllo cosiddetto apicale, ossia esercitato dallo stesso soggetto.

L'ostacolo alla concessione del bonus va collocato - si legge nella risoluzione - proprio nel mancato rispetto dell'ultimo criterio vincolante, quello dell'indipendenza.
Nel caso in esame, in particolare, a inficiare una situazione apparentemente perfetta è la costituzione di un consorzio che presenta come unici consorziati le società coinvolte nel conferimento. Questo determina, per gli esperti del fisco, una palese non indipendenza.
 

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-aggregazioni-lindipendenza-va-controllata-360deg