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Normativa e prassi

Per il bonus aggregazioni, un'indipendenza che dura nel tempo

Il beneficio è precluso anche se i partecipanti all'operazione ricadono sotto il controllo dello stesso soggetto dopo il conferimento

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La riconducibilità al medesimo soggetto del pacchetto di controllo delle società coinvolte nell'operazione di conferimento è causa ostativa all'ottenimento del riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori iscritti in contabilità dalla società conferitaria. Questo a prescindere se la circostanza si manifesti prima o dopo l'operazione medesima. In entrambe le ipotesi, infatti, è violato lo spirito della norma agevolativa che intende favorire solo le aggregazioni di imprese, che, nel rispetto del requisito di "indipendenza", non siano riconducibili a un unico soggetto. Con questa motivazione, espressa nella risoluzione n. 277/E l'agenzia delle Entrate ha negato l'accesso al beneficio, introdotto dalla Finanziaria 2007, a una Srl con socio unico.

La situazione pre-conferimento è la seguente:


Epsilon intende conferire la sua unica azienda in Alfa, partecipando, per effetto di ciò, al capitale della stessa per il 70 per cento.

Prima di continuare, una breve incursione nella normativa. La disposizione di favore, comunemente conosciuta come "bonus aggregazione", prevede, in deroga al principio di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie, limitatamente alle operazioni effettuate nel biennio 2007-2008, il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione, nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento di azienda, effettuato ai sensi dell'articolo 176 del Tuir. Il beneficio scatta al ricorrere di determinati requisiti soggettivi e oggettivi. Prima di tutto, il "soggetto finale" risultante dall'operazione (il conferitario nel caso di specie) deve essere una società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa o di mutua assicurazione, residente nel territorio dello Stato.
In più, le imprese partecipanti:

 

  • devono essere operative da almeno due anni
  • devono essere fra loro "indipendenti" e in particolare, non devono far parte dello stesso gruppo societario
  • non devono essere legati tra loro da un rapporto di partecipazione, in qualsiasi misura
  • non devono essere controllate, anche indirettamente, dal medesimo soggetto, ivi inclusa la circostanza che il controllo indiretto sia assicurato dalla medesima persona fisica o da persone fisiche legate tra loro da rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado e affinità entro il secondo grado.

I descritti requisiti, oggettivi e soggettivi, devono essere posseduti dai partecipanti all'operazione non solo al momento in cui la stessa viene posta in essere, ma anche, e ininterrottamente, nel corso dei due anni precedenti la fusione, la scissione o il conferimento.

Tornando al caso esaminato, pur nell'apparente formale rispetto della norma, ciò che ha fatto "saltare il banco" è stata la circostanza che, dopo aver effettuato il conferimento, i soggetti che controllavano Epsilon intendevano cedere a Beta le loro partecipazioni, in modo che, alla fine di tutto, quest'ultima avrebbe partecipato al capitale di Epsilon per una percentuale vicina al 65 per cento, tornando anche a controllare Alfa.

In effetti, il requisito dell'indipendenza non era rispettato nella sostanza. L'agenzia delle Entrate ha chiarito che, vista la ratio della norma, non certamente diretta ad agevolare aggregazioni riconducibili alla strategia di un unico soggetto economico (Beta), la fattispecie prospettata va disciplinata allo stesso modo in cui lo sarebbe la cessione del pacchetto di maggioranza di Epsilon a favore di Beta avvenuta prima del conferimento. Circostanza, questa, che, essendo conferente e conferitaria partecipate direttamente dal medesimo soggetto (Beta), avrebbe impedito a Alfa il riconoscimento del beneficio fiscale.

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