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Normativa e prassi

Bonus chef: le istruzioni
in un decreto del Mise

Messi in campo tre milioni di euro per il triennio 2021-2023 da destinare a cuochi professionisti sia dipendenti che autonomi per le spese effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022

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Definite le misure attuative del bonus chef. Dalle procedure di concessione al rispetto del limite di spesa, dai documenti richiesti ai controlli, nel decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 1° luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, le regole operative sul credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 122) destinato alle persone che esercitano l’attività di cuoco professionista.

Il bonus riguarda le spese relative ad attrezzature, materiali e formazione effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 e non potrà superare in ogni caso il tetto dei 6000 euro per ciascun beneficiario. Le risorse stanziate per l’intervento agevolativo sono pari a tre milioni di euro, un milione per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023. Per il modello e le modalità di trasmissione delle istanze bisognerà aspettare un successivo provvedimento del Mise.

Soggetti beneficiari
Possono accedere al credito d’imposta i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, sia  come  lavoratori  dipendenti che autonomi con partita Iva, per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. E’ necessario, fra l’altro, essere residenti o stabiliti nel nostro paese, avere un regolare contratto di  lavoro o una partita Iva almeno a partire dal 1° gennaio 2021,  avere il godimento dei diritti civili.

Spese ammissibili
Devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al beneficiario e con modalità che consentono la tracciabilità del pagamento. Rientrano tra le spese agevolabili:

  • l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari
  • l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione
  • la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Invio delle istanze
Concluso il periodo di ammissibilità delle spese i soggetti interessati devono inviare al Mise un’istanza telematica con cui dichiarano il possesso dei requisiti per l’agevolazione e l’elenco delle spese sostenute allegando la documentazione comprovante le spese e il relativo pagamento oltre al regolare contratto, o partita Iva.
I termini, le modalità di invio, il contenuto dell’istanza e il relativo modello, saranno definiti con successivo provvedimento  del  direttore  generale  per  gli incentivi alle imprese del Mise.

Controlli
Il ministero dello Sviluppo Economico trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze verifica la completezza e il rispetto da parte del richiedente del massimale di aiuti previsto dal regolamento de minimis. Successivamente adotta un provvedimento di concessione cumulativo di tutti i beneficiari specificando l’importo utilizzabile per ciascuna annualità. Tale provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del ministero (www.mise.gov.it), previa comunicazione all'Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate effettua i controlli sulla legittima fruizione del credito e, nel caso in cui accerti l’indebita fruizione dell’agevolazione, informa il ministero per il recupero del bonus non spettante. La stessa Agenzia trasmette al Mise l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta con i relativi importi.

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