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Normativa e prassi

Il bonus crociera resta a terra
se la società è in subappalto

La norma agevolativa non ammette deroghe interpretative estensive e può essere applicata solo nel caso di rapporti contrattuali stipulati direttamente con l’armatore

immagine di nave da crociera

Non può beneficiare del credito d’imposta previsto per favorire la crescita occupazionale nel settore marittimo la società che, in subappalto, fornisce servizi e personale per la gestione di negozi di vendita al minuto a bordo di navi da crociera battenti bandiera italiana (articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 457/1997). Questa in sintesi la risposta dell’Agenzia n. 346 del 26 agosto 2019.
 

Shopping in alto mare
La società istante, con sede legale a Cipro, fa parte di una multinazionale che offre servizi per navi da crociera nel mondo.
Un armatore che opera con imbarcazioni italiane iscritte nel Registro internazionale, regolarmente autorizzato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad appaltare alcuni servizi di bordo a imprese nazionali o estere che abbiano un rappresentante in Italia, intende sottoscrivere un accordo con il quale concede a un’altra società di svolgere attività di retail nei confronti dei passeggeri che soggiornano a bordo delle proprie navi da crociera.
La società di retail, che gestisce catene di negozi di vendita al minuto, a sua volta, ha intenzione di subappaltare tali servizi all’impresa che ha presentato l’interpello, la quale spiega che, a tal fine, costituirà una società di capitali o una sede secondaria (stabile organizzazione) in Italia e che sottoscriverà con la sua appaltatrice un contratto con oggetto attività commerciali complementari, accessorie o, comunque, relative, all’attività crocieristica svolta dall’armatore, come previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 488/1999. L’impresa precisa che assumerà del personale destinato alle imbarcazioni interessate e che nei confronti dei propri dipendenti applicherà integralmente il contratto collettivo nazionale dei marittimi imbarcati su navi da crociera e acquisirà la qualifica di sostituto di imposta.

A questo punto l’istante chiede se, in qualità di sostituto, potrà usufruire del bonus introdotto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 457/1997, che prevede un credito d’imposta pari all’Irpef dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da conteggiare ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. L’agevolazione è stata estesa, rispetto alla previsione originale, anche alle imprese che, in base a rapporti contrattuali con l’armatore, svolgono a bordo delle navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o, comunque, relative alla prestazione principale (articolo 13, comma 2, legge n. 488/1999).
La società ritiene di poter usufruire del credito d’imposta interpretando la norma come misura volta a favorire, in via generale, l’assunzione di personale dipendente da parte delle imprese marittime e la riduzione del costo del lavoro a carico delle società del settore.

In crociera, il credito affonda
Diverso l’orientamento dell’Agenzia delle entrate. Il documento di prassi ricorda, infatti, che secondo l’articolo 17, comma 1 della legge n. 856/1986, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti può autorizzare “l’armatore ad appaltare ad imprese nazionali o straniere che abbiano un raccomandatario o un rappresentante in Italia, servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all’attività crocieristica” (comma 1). “Tali servizi sono svolti dall’appaltatore con gestione ed organizzazione propria ed il relativo personale non fa parte dell’equipaggio (…)”(comma 2).
E precisa ancora il documento di prassi che il comma 2 dell’articolo 13 della legge n. 488/1999, circoscrive l’utilizzo del beneficio alle imprese che abbiano rapporti contrattuali diretti con l’armatore (contratto d’appalto) che, a sua volta, deve essere stato autorizzato ad appaltare i servizi di bordo.

La disciplina, quindi, parla chiaro, il beneficio è destinato soltanto a chi riceve l’appalto direttamente dalla società armatrice e non è estendibile a terzi che ricevono la gestione del servizio in subappalto.

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