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Normativa e prassi

Bonus energetici 1 e 2 trimestre 2022,
dal 2023 chiudono i codici tributo

In linea con la disciplina che ha previsto l’utilizzo del credito d’imposta entro il 31 dicembre, rimarranno attivi per il solo uso “a debito” in caso di riversamento dell’agevolazione

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A decorrere dal 1° gennaio 2023, i codici tributo 6960, 6961, 6966, 6962, 6963, 6964, 6965, 6967, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726 e 7727 non saranno più utilizzabili, tramite F24, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Secondo quanto previsto dalla misura di favore, infatti, la fruizione dei bonus relativi alle spese energetiche effettuate nei primi due trimestri dell’anno, deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Con l’anno nuovo quindi l’operatività dei citati codici sarà circoscritta alla modalità di utilizzo “a debito”, per i casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione. A stabilirlo, la risoluzione n.   81/2022 del 30 dicembre.
 

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