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Normativa e prassi

Bonus gasolio terzo trimestre 2018:
le richieste dal 1° al 31 ottobre

Gli interessati devono predisporre l’apposita dichiarazione da presentare all’ufficio doganale territorialmente competente, specificando la modalità di fruizione prescelta

È online da oggi, sul sito delle Dogane, la versione aggiornata del software di compilazione della richiesta di rimborso dei maggiori costi sostenuti, nel terzo trimestre 2018, a causa degli aumenti dell’accisa sul gasolio dagli autotrasportatori “agevolati”. Con la nota 103738 del 25 settembre, la stessa Agenzia, tra l’altro, ha quantificato gli importi restituibili. 
 
In sostanza, gli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, le imprese e gli enti pubblici che effettuano servizi di trasporto locale o di competenza statale, anche a fune, e le imprese che svolgono attività di autoservizi in ambito comunitario possono, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2018, chiedere il rimborso o la compensazione dei maggiori oneri sostenuti, da luglio a settembre, in ragione di precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante.
 
Con la nota 103738 del 25 settembre, l’Agenzia delle dogane ha, tra l’altro, quantificato gli importi rimborsabili e, nella stessa occasione, ha ricordato quali sono i beneficiari dell’agevolazione, riepilogando le modalità per ottenerli.
 
In merito a queste ultime, nella nota si legge che le somme possono essere recuperate sia in denaro sia in compensazione (se ne ricorrono le condizioni), indicando nel modello F24 il codice tributo 6740, il quale identifica appunto il “Credito d'imposta – agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori”. Tutto ciò non avviene automaticamente, gli interessati, infatti, sono tenuti alla predisposizione di un’apposita dichiarazione da presentare all’ufficio delle Dogane territorialmente competente, attenendosi alle disposizioni regolamentari contenute nel Dpr 277/2000.
 
Per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2018, sul sito dell’Agenzia delle dogane è disponibile, come detto, lo specifico software aggiornato.
La richiesta, come anticipato, va presentata entro il prossimo 31 ottobre e può essere trasmessa con modalità informatiche attraverso il servizio telematico doganale (Edi), se in possesso della relativa abilitazione.
Per coloro che, invece, non si avvalgono di Edi, l’Agenzia delle dogane ricorda che il contenuto della dichiarazione sostitutiva di consumo, presentata in forma cartacea, deve essere riprodotto su supporto informatico (cd-rom, dvd, pen drive usb) da consegnare insieme alla dichiarazione.
 
La misura del rimborso
L’entità della restituzione riconoscibile, relativamente ai consumi registrati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2018, è pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto.
 
Precisazioni
In merito alla compensazione, le Dogane ricordano che i crediti formatisi nel secondo trimestre 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2019 e che da questa data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non compensate, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2020.
 
Riguardo ai paletti, invece, rammenta che la Stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 645, legge 208/2015) ha escluso dal campo di applicazione dell’agevolazione il gasolio consumato dai veicoli di categoria pari o inferiore a euro 2.
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