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Normativa e prassi

Bonus imprese “gasivore”, un codice
ad hoc per il primo trimestre 2022

Il tax credit deve essere speso entro il 31 dicembre 2022 esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia oppure ceduto per intero a terzi

immagine generica impresa gasivora

È “6966” il codice tributo, istituito con la risoluzione n. 28/E del 13 giugno 2022, che le imprese gasivore dovranno indicare nel modello F24 per beneficiare del credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre del 2022. L’agevolazione, già prevista dal decreto “Sostegni-ter” nell’ambito delle misure adottate contro il caro prezzi generato dalla crisi ucraina, è stata estesa, anche se in misura ridotta, dal decreto “Aiuti” anche ai costi sostenuti nei primi tre mesi dell’anno (articolo 4, Dl n. 50/2022). Il bonus è riconosciuto per l’acquisto del gas, consumato in quel periodo, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici e spetta se il prezzo medio di riferimento dell’ultimo trimestre 2021 è aumentato di oltre il 30% rispetto al prezzo dello stesso trimestre del 2019.

Il credito d’imposta riconosciuto può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, presentato obbligatoriamente attraverso i servizi dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2022, oppure ceduto, solo per intero, a terzi.

Detto ciò, debutta oggi, a tal fine, il codice tributo “6966”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”. Il suo posto è nella sezione “Erario” della modello F24, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito già utilizzato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Un contributo analogo spetta anche per il secondo trimestre 2022, come previsto dall’articolo 5 del Dl n. 17/2022 (decreto “Energia”). L’Agenzia ricorda che in tal caso deve essere utilizzato il codice tributo “6962” già istituito con la risoluzione n. 18/2022 (vedi articolo “Un poker di codici tributo per imprese energivore e gasivore”).

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