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Normativa e prassi

Bonus investimenti in start up innovative
la comunione non dimezza la detrazione

Le regole dell’agevolazione non contemplano l’ipotesi che lo sconto fiscale spetti anche al coniuge non sottoscrittore dell’operazione, a cui comunque resta il 50% delle quote

start up

Il contribuente che ha acquistato quote di una start up innovativa, a titolo di investimento, non dovrà dividere la detrazione d’imposta con la moglie, anche se coniugati in regime di comunione legale. La fruizione degli sconti d’imposta è, infatti, concessa all’effettivo sostenitore della spesa in possesso dell’idonea documentazione probatoria e spetta allo stesso per intero, indipendentemente dalla circostanza che la titolarità giuridica delle quote appartenga per il 50% alla moglie.

Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 146/E del 26 maggio 2020, osservando che le norme e la prassi alla base dell’agevolazione, cioè l’articolo 29 del Dl n. 179/2012, il decreto ministeriale del 7 maggio 2019 (con le “modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in Pmi innovative”) e la circolare n. 16/2014, nel riconoscere la detrazione a favore dell’unica persona che effettua l'investimento agevolato, non consentono di chiarire l’ipotesi in cui la detrazione spetti anche al coniuge in comunione di beni, non sottoscrittore dell’investimento.
In particolare, la disposizione del codice civile che regola il regime di “comunione” prevede che “costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali” (articolo 177, comma 1, lettera a), cc). Sul tema, il Tuir, all’articolo 4, prevede, inoltre, che i redditi dei beni oggetto della comunione legale siano imputati a ciascuno dei due coniugi per metà del loro ammontare netto o per diversa quota (cfr articolo 210 cc e risoluzione n. 131/2002).

Delineato il perimetro di riferimento, l’Agenzia ritiene che per la fruizione della detrazione occorre far riferimento all'effettivo sostenimento della spesa e all'idonea documentazione della stessa, non rilevando né la composizione degli assetti patrimoniali all'interno della famiglia, né la circostanza che i relativi redditi sono imputati pro quota per il regime di comunione legale.

Quindi, considerato che il contribuente istante è il solo sottoscrittore dell'investimento ed è in possesso della documentazione che comprova l'operazione connessa all’agevolazione fiscale, la detrazione, pari al 30% della somma investita, spetterà allo stesso per intero, ove abbia effettivamente sostenuto l'intera spesa dell'investimento, indipendentemente dalla circostanza che, per effetto del regime della comunione legale, la titolarità giuridica delle quote appartenga per il 50% alla moglie.

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