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Normativa e prassi

Bonus investimenti Sud,
chiarimenti sulla nautica da diporto

Le imprese che operano nel noleggio delle unità da diporto possono fruire del credito d’imposta, non essendo assimilabili a quelle del “settore dei trasporti”, escluso dall’agevolazione

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Il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate al Sud vale anche per le imprese che si occupano del noleggio di imbarcazioni da diporto. Nella circolare n. 32 del 21 settembre 2022, l’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione al settore nautico, dall’ambito oggettivo e soggettivo al progetto di investimento e ai beni agevolabili.

Credito d’imposta Mezzogiorno
Introdotto dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 98, della legge n. 208/2015) e modificato dall’articolo 1, comma 175, della legge di bilancio 2022 (la n. 234/2021), il bonus investimenti nel Mezzogiorno prevede un credito di imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2022, “effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027”. Inclusi nel perimetro dell’agevolazione anche i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, e le Zone economiche speciali (Zes) (articolo 5 Dl 91/2015).

Nautica da diporto nel perimetro dell’agevolazione
La circolare in esame chiarisce che anche le imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, in linea di principio, possono fruire del credito d’imposta Mezzogiorno in relazione agli investimenti agevolabili in quanto, in base al quadro normativo e alle precisazioni fornite nella circolare n. 15036/2015 del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, il comparto non è assimilabile alle attività del “settore dei trasporti”,  escluso dalla misura agevolativa.
Le imprese che operano contestualmente nel settore dei trasporti (escluso dal beneficio) e in quello della nautica potranno fruire del credito mezzogiorno limitatamente al settore della nautica e nel presupposto che le diverse attività rappresentino distinti e autonomi rami d’azienda.
Con specifico riferimento alla nautica da diporto, l’Agenzia sottolinea che la navigazione da diporto è quella “esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali” (Dlgs n. 171/2005). L’Agenzia ricorda, inoltre, che sono utilizzati per fini commerciali le imbarcazioni oggetto di contratti di noleggio, quelle utilizzate per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto, per i centri di immersioni subacquee, per l’assistenza agli ormeggi, per l’attività itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio (articolo 2 del Codice della nautica da diporto).  
L’articolo 47, comma 1, dello stesso Codice definisce il contratto di noleggio delle unità da diporto (“il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio”), precisando, al comma 2 che tale contratto non può avere ad oggetto l'attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.

Casi di esclusione
In base alle disposizioni generali stabilite per il Bonus Sud, anche l’acquisizione delle unità da diporto, utilizzate per l’attività di noleggio, al pari degli altri investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie, deve essere parte integrante di un progetto di investimento finalizzato alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento di uno stabilimento esistente. Sono esclusi dall’agevolazione, quindi, i casi in cui l’acquisto delle imbarcazioni da diporto avvenga per sostituire la flotta già esistente, senza generare un effetto di ampliamento della struttura produttiva.

Necessaria una struttura nei territori ammessi
Come già precisato, il credito di imposta spetta esclusivamente per gli investimenti in beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate al Sud. In linea generale, il beneficio non riguarda investimenti realizzati ed utilizzati in altre aree del Paese. le imbarcazioni devono far parte di un’impresa che sia un punto riferimento per l’attività di noleggio per nautica da diporto “radicata” in uno dei territori ammissibili al beneficio.

Beni agevolabili
Dovendo sussistere il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta, i beni agevolabili devono essere di uso durevole e finalizzati ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno dell’impresa.
Non sono ammessi quindi i “beni merce” o i beni utilizzati promiscuamente tra i soci del soggetto economico che effettua l’investimento e quelli che noleggiano le imbarcazioni a titolo di diportisti.
In tema di beni agevolabili, inoltre, l’Agenzia ricorda che, a differenza della disciplina attuale, la norma introduttiva del credito d'imposta faceva esplicito riferimento ai soli beni “classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile”, vale a dire ai beni classificati come «Impianti e macchinari» nello schema di Stato Patrimoniale previsto dall'articolo 2424 del codice civile (voce B.II.2) e come «Attrezzature industriali e commerciali» (voce B.II.3).

In sintesi, la circolare n. 38/2008, ai fini dell'individuazione dell'ambito oggettivo della norma, ha riportato le indicazioni contenute nell'Oic 16, paragrafo C, che aveva elencato delle specifiche voci ammesse al beneficio, escludendo dall'agevolazione i beni classificati in voci di bilancio diverse come, ad esempio, quelli iscritti nella voce “Altri beni”.
Tuttavia, con specifico riferimento al settore nautico, è stato rilevato che l’applicazione rigida dell’Oic 16 generava delle distorsioni, in quanto le imbarcazioni, sebbene strumentali, non erano incluse in tali voci.

L’Agenzia, quindi, anche sulla base del parere fornito dall'Organismo italiano di contabilità, precisa che le imbarcazioni da diporto, anche nell’ipotesi in cui non risultino espressamente classificate nelle voci di bilancio BII2 e BII3, possono rappresentare, in linea di principio, macchinari o impianti essenziali per l’esercizio dell’attività di noleggio di imbarcazioni da diporto con la conseguenza che, sussistendo tutti gli altri requisiti disposti dalle normative nazionali e comunitarie, gli investimenti in tali beni consentono la fruizione del credito d’imposta Mezzogiorno.

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