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Normativa e prassi

Per il bonus ricapitalizzazioni
occhio ai ricavi della conferente

I criteri rilevanti per applicare il credito d’imposta ai soci che effettuano un aumento di capitale sono il fatturato 2019 e la perdita subita confrontando i dati mensili di marzo e aprile 2020/2019

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Una società che è stata costituita nel 2020 a seguito del conferimento di una ditta individuale e che ha intenzione di deliberare ed eseguire un aumento di capitale entro il 31 dicembre 2020, dovrà considerare i ricavi 2019 realizzati dalla ditta individuale acquisita sia per la determinazione della soglia, sia per il confronto riferito ai due periodi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 per determinare la riduzione del fatturato.

È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 117 del 17 febbraio 2021.

Il caso in esame riguarda un’operazione di conferimento realizzata dal titolare di una ditta individuale, nonché socio della conferitaria, resa necessaria per l’aumento del volume d’affari e per avere maggiore visibilità e una struttura più consona alla dimensione raggiunta. La società quindi chiede chiarimenti sulla determinazione della soglia dei ricavi e della riduzione del fatturato, ai fini dell'attribuzione del credito d’'imposta del 20% ai soci conferenti a titolo di aumento di capitale (articolo 26, comma 4, Dl n. 34/2020).

L’Agenzia ricorda che le condizioni stabilite dalla norma (articolo 26 del decreto “Rilancio”) affinché i soci conferenti accedano al credito d’imposta nella misura del 20% sono: un ammontare di ricavi superiore a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, una riduzione complessiva dei ricavi dei mesi di marzo e aprile 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica, non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, la delibera e l’esecuzione di un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, da eseguire dopo l’entrata in vigore del decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 (vedi articolo “Dl “Rilancio” a piccole dosi – 14 incentivi agli investimenti”).

L’Agenzia evidenzia, quindi, che per la fruizione del credito d'imposta relativo al caso prospettato dall’istante, occorre considerare i valori riferibili all'azienda oggetto di trasferimento sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei ricavi, sia per il calcolo della riduzione del fatturato.

La società istante, in definitiva, per valutare la spettanza del bonus per l’aumento di capitale nel caso prospettato, dovrà considerare i valori riferibili alla ditta individuale acquisita tramite il conferimento in relazione ai ricavi complessivi realizzati nel 2019 e i valori della ditta individuale trasferita, per quanto riguarda il confronto mensile (marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019).

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