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Normativa e prassi

Bonus Ricerca e Formazione:
spese di revisione escluse dal credito

Con il superamento del limite del fatturato e il conseguente obbligo di certificazione legale della documentazione contabile, la società non può beneficiare dell’agevolazione fiscale

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Per accedere al contributo, sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute per l’attività di certificazione della documentazione contabile, entro il limite massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dei bonus ricerca e sviluppo e formazione, l’impresa non deve essere obbligata alla certificazione legale dei conti (risposta n. 200/2019).
È in sintesi fornita dalle Entrate all’interpello n. 200 del 24 giugno 2019, a una srl che chiede se nell’ambito del bonus ricerca e sviluppo e formazione, può beneficiare del credito d’imposta riconosciuto per le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione.
 
L’Agenzia non ritiene valida la soluzione prospettata dall’istante secondo cui non c’è alcun obbligo alla revisione legale per le Srl in quanto tali e, inoltre, con il superamento dei limiti del fatturato, (articolo 2477, comma 3, lettera c) del codice civile) gli obblighi di legge possono essere assolti mantenendo in essere il collegio sindacale, senza che lo stesso sia tenuto alla revisione legale dei conti.
Nel formulare la risposta, l’Agenzia, in primo luogo, delinea un quadro normativo della disciplina agevolativa riconosciuta alle imprese che investono in ricerca sviluppo e formazione.
L’agevolazione, in particolare, consiste nell’attribuzione di un credito d’imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020. Il credito è riconosciuto in misura pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Detta aliquota viene elevata al 50% con riferimento alle spese indicate al comma 6-bis (articolo 3 del Dl n.145/2013).
Il bonus ricerca e sviluppo richiede un’apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Solo per tali imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Secondo l’Agenzia, infatti, le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata che non si trovino nelle condizioni indicate all’articolo 2477, comma 3, del codice civile sono le sole imprese non tenute al controllo legale dei conti e dovranno adempiere all’apposita certificazione attraverso specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nella sezione A del registro (Dlgs 39/2010). Pertanto, solo tali imprese possono beneficiare del contributo del credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione per attività di ricerca e sviluppo.
Va ricordato l’articolo 2477 del codice civile, comma 3, che prevede che “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.


Alla luce del quadro normativo delineato, l’Agenzia ritiene che nel caso in esame, la società sia esclusa dal credito d’imposta per le spese di certificazione contabile relative al bonus R&S in quanto è una società a responsabilità limitata che si trova nelle condizioni indicate dall’articolo 2477, comma 3, lettera c del codice civile, avendo da più di due esercizi ha un attivo superiore a 2 milioni di euro. Tale condizione fa scattare l’obbligo di nomina di un organo di controllo o di un revisore, poiché l’impresa è tenuta per legge al controllo legale dei conti. Di conseguenza non può beneficiare del credito di imposta per le spese di certificazione contabile.
Le stesse considerazioni, conclude l’Agenzia, vanno fatte riguardo l’analogo credito di imposta per le spese di certificazione contabile inerente al “bonus formazione”, riconosciuto per le attività volte ad acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. (articolo 1, comma 53, della legge 205/2017). Anche in questo caso, l’obbligo di nomina del revisore, preclude alla società istante la fruizione del Bonus.
 

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