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Normativa e prassi

Bonus ricerca e sviluppo al 50%:
se il beneficiario è il committente

L’incentivo fiscale spetta quando si verificano tutte le condizioni di legge, in particolare che l'impresa sostenga spese per attività che siano almeno pari a 30mila euro

ricerca e sviluppo

Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, purché la società venga individuata quale beneficiaria dei risultati dell'attività di ricerca. Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 477 dell’11 novembre 2019.

La richiesta
Il dubbio viene da una società che nel 2018 ha realizzato attività di ricerca e sviluppo per le quali intende fruire del credito d’imposta previsto dall’articolo 3 del Dl n. 145/2013
Per lo svolgimento di parte delle attività di ricerca e sviluppo, svolte in regime di partenariato con altre due imprese (con le quali ha acquisito il ruolo di "finanziatore"), si è avvalsa della collaborazione di un’università grazie a un’apposita convenzione stipulata nel  2018, ove è espressamente indicato che:

  • l’università si è impegnata ad attivare un posto di dottorato in aggiunta a quelli assegnati ordinariamente dalla stessa
  • la borsa di studio è vincolata allo svolgimento di uno specifico tema di ricerca
  • per sviluppare l'attività di ricerca, è specificato come l'assegnatario della borsa di studio possa utilizzare le strutture dei Finanziatori
  • è previsto un versamento da parte dei "finanziatori" di una cifra a copertura della borsa di studio di durata triennale. L’importo è corrisposto dai "finanziatori" secondo percentuali differenti; per il 2018 la società istante ha corrisposto all'università la propria quota di versamento.

Ciò esposto, l’interpellante chiede se tale importo, riconosciuto dalla società istante all’università a titolo di corrispettivo per il finanziamento dell'assegno di ricerca, possa fruire dell'agevolazione prevista dalla disciplina fiscale del credito d’imposta per ricerca e sviluppo.

La risposta dell’Agenzia
Le Entrate, in primis, richiamano i riferimenti normativi. Il comma 1 dell'articolo 3, del Dl n. 145/2013 prevede un credito d'imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020" nella misura del 25% "delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31dicembre 2015". L’aliquota viene elevata al 50% per le spese indicate al comma 6-bis.; mentre le  spese ammissibili sono elencate al comma 6, lettere a), a-bis), b),c), c-bis), d) e d-bis) del citato articolo 3.
Il ministro dell'Economia e Finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, ha emanato in data 27 maggio 2015 il decreto attuativo; poi l’Agenzia con le circolari n. 5/2016, 13/2017, 10/2018 e 8/2019 ha fornito i chiarimenti in merito al credito d'imposta.
Entrando nello specifico, le Entrate fanno presente che nella convenzione stipulata nel 2018 tra la società istante – insieme ad altre due imprese – e l'università viene stabilito che quest'ultima si impegna ad attivare un posto di dottorato, la cui borsa è vincolata allo svolgimento di uno specifico tema di ricerca. La borsa di studio viene finanziata, in base alla convenzione, in quota parte dalla società istante e da altri due finanziatori.

Con riferimento all’agevolabilità del costo sostenuto dall’istante, la circolare n. 5/2016 chiarisce che i contratti di ricerca stipulati con università devono prevedere che l'effettivo beneficiario degli eventuali risultati dell'attività di ricerca sia l'impresa committente e quindi, tenuto conto della convenzione stipulata, l’Agenzia ritiene che le spese sostenute siano ammissibili al beneficio per la quota parte riferibile al tempo effettivamente dedicato dal dottorando all’attività di ricerca e sviluppo, come previsto dall’articolo 3, comma 6, lettera c), del Dl n. 145/2013, nella misura del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, a condizione che la società istante venga individuata quale beneficiaria dei risultati dell'attività di ricerca.
Il bonus spetta al verificarsi di tutte le condizioni di legge e, in particolare, della condizione che l'impresa sostenga spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro.

Infine, l’Agenzia ricorda che, ai fini dell’imputazione temporale dei costi sostenuti, sono ammissibili al credito d’imposta i costi di competenza stabiliti dall’articolo 109 del Tuir.

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