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Normativa e prassi

Bonus ricerca e sviluppo: tris
di codici per la stessa finalità

Possono essere spesi soltanto tramite compensazione, attraverso il modello di pagamento F24 presentato esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate

ricerca e sviluppo

Arrivano in tre, con la risoluzione n. 13/2021, pubblicata oggi 1° marzo, e devono essere utilizzati per beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative. Si tratta dei codici tributi “6938”, “6939” e “6940”. Il primo è per chi crede nell’innovazione tecnologica 4.0, gli altri riguardano le maggiorazioni disposte per chi investe, con le stesse finalità, nel Mezzogiorno e nelle regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici 2016-2017.

Vediamoli singolarmente.

Il codice “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019” deve essere indicato nel modello F24 per usufruire dell’agevolazione introdotta dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 199 a 206), modificata dal Bilancio 2021, per aumentare la competitività delle aziende italiane. L’ultimo intervento legislativo ha prorogato di un biennio (e quindi fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022) il credito d’imposta, incrementato le aliquote agevolative e l’importo massimo spettante (vedi articolo “Legge di bilancio 2021 e Fisco - 10 Potenziato il credito d’imposta R&S”). Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17 Dlgs n. 241/1997) in tre quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Il codice “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020” e il codice “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020” trovano origine nel decreto “Rilancio”.

L’articolo 244, comma 1, del decreto legge n. 34/2020 ha, infatti, maggiorato il bonus previsto dal comma 200 del Bilancio 2020, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente relativi a strutture produttive collocate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, per favorire l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese attive nelle sopradette regioni. In particolare, l’agevolazione è salita:

- dal 12 al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro
- dal 12 al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro
- dal 12 al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro (vedi articolo “Legge di bilancio 2021 e Fisco – 14. Proroga biennale per i bonus al Sud”).

Inoltre, l’incremento per gli investimenti realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta anche per gli anni 2021 e 2022 (articolo 1, comma 185, Bilancio 2021).

I tre tax credit possono essere spesi soltanto in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

I codici tributi oggi istituiti devono essere indicati nella sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
L’“anno di riferimento” è relativo all’anno di maturazione del credito, nel formato “AAAA”.

La risoluzione precisa, infine, che i codici “6939” e “6940” devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia.

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