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Normativa e prassi

Bonus ricerca e sviluppo,
valido per il personale distaccato

Il tecnico che temporaneamente presta la propria attività lavorativa presso una consociata che si occupa di ricerca, per il periodo contrattuale, è a tutti gli effetti un suo dipendente

bonus

Ammessa al credito d’imposta “Ricerca e Sviluppo” la remunerazione corrisposta a un tecnico responsabile dei servizi nell’area agronomica, sulla base di un contratto di “distacco”. È, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia, con la risposta n. 485 del 14 novembre 2019 a una società che nel 2018 ha realizzato attività di ricerca e sviluppo e che intende includere, tra i costi agevolabili, gli oneri relativi al lavoratore distaccato nel periodo maggio-ottobre 2018.
L’Agenzia fornisce un quadro normativo del bonus in esame. In primo luogo, ricorda che l’articolo 3, comma 1, del Dl n. 145/2013 ha introdotto un credito d'imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo “a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31dicembre 2020" in misura pari al 25% “delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”.
Riguardo il costo dei lavoratori, la disciplina ammette al credito d'imposta le spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo indicato nel comma 4 del medesimo articolo.
Le disposizioni applicative, ricorda l’Agenzia, sono state adottate con il decreto del 27 maggio 2015 del Mef di concerto con il Mise.
Con riferimento al quesito in esame, l’Agenzia rileva che l’agronomo, seppur distaccato, ha partecipato dal 14 maggio 2018 al 15 ottobre 2018 effettivamente all’attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo della società presso la quale svolge la prestazione lavorativa.
Inoltre, secondo quanto esposto dall’istante, la società di destinazione ha provveduto a rifondere alla società di provenienza i costi sostenuti per il lavoro del dipendente.
Di conseguenza, sulla base del quadro esposto e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa, l’Agenzia ritiene che il lavoratore in esame possa considerarsi, nel corso della durata del contratto di distacco, dipendente dell’impresa utilizzatrice. I costi sostenuti dall’impresa consociata presso la quale svolge l’attività lavorativa, dunque, possono essere ammessi al credito d’imposta “Ricerca e Sviluppo”.
 

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