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Normativa e prassi

Bonus riqualificazione energetica:
perché sì e perché no in due risposte

L’immobile ricostruito, anche se più piccolo del precedente, dà comunque accesso allo sconto fiscale e così pure il tetto condominiale rifatto a spese di uno solo dei proprietari

riqualificazione energetica

L’Agenzia delle entrate, interpellata per chiarire due situazioni diverse, ma entrambe rientranti nel perimetro delle agevolazioni fiscali relative al recupero del patrimonio edilizio e alla riqualificazione energetica degli edifici, fornisce un parere dettagliato sulla base della disciplina e della prassi in materia. Questa la sintesi delle risposte agli interpelli pubblicati oggi.

Risposta n. 210/2019
Nell’ipotesi di ristrutturazione edilizia, realizzata mediante demolizione e successiva ricostruzione, che abbia come risultato un edificio con sagoma diversa e volumetria inferiore rispetto all’immobile preesistente, il contribuente potrà beneficiare della detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione energetica, a condizione che siano pienamente rispettati i limiti di efficienza e trasmittanza energetica stabiliti dalla normativa di riferimento (articolo 1, commi da 344 a 349, legge n. 296/2006) . Questo in un’ottica di semplificazione delle procedure edilizie e di riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, ma realizzabile solo nel caso in cui l’intervento in questione sia riferito a un immobile non sottoposto ai vincoli previsti dal Dlgs n. 42/2004, i quali precludono l’agevolazione fiscale in esame.


Risposta n. 213/2019
Il contribuente che ha eseguito dei lavori di rifacimento del tetto a copertura dell’edificio, nonché della mansarda di sua proprietà ha diritto a fruire della detrazione per il totale delle spese sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui imputabili in base ai millesimi di proprietà, comunque entro il limite massimo di 60mila euro (articolo 1, comma 345, legge n. 296/2006). Per i lavori delle aree comuni, infatti, il condomino può sfruttare interamente il limite di detrazione previsto dalla norma citata per la propria unità immobiliare, ma non può avvalersi dei limiti attribuibili ad altre unità immobiliari dello stesso condominio. Riguardo alla seconda questione posta dall’istante relativa alla possibilità di cedere il credito per la quota pari al 35% del pagamento complessivo dei lavori, l’Agenzia ritiene, anche sulla base del provvedimento direttoriale del 28 agosto 2017 (“il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile”) che se un’apposita convenzione stipulata in forma scritta tra tutti i condomini attribuisce all’istante la possibilità di sostenere le spese di rifacimento del tetto, lo stesso possa cedere la detrazione sulla spesa sostenuta. Ciò posto, sarà lo stesso condominio a dover porre in essere gli adempimenti relativi agli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali in tema di detrazioni per il risparmio energetico.

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