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Normativa e prassi

Bonus tessile, ultima rifinitura in prossimità del filo di lana

Anticipato al 31 dicembre il termine per comunicare, tramite modello CRT, i dati sugli investimenti effettuati

manichini
Un vero e proprio restyling per la “Tremonti-quater” in fase di conversione in legge del decreto che ha introdotto la detassazione per le imprese del settore tessile e della moda che investono in attività di ricerca e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari: più amplia la platea dei beneficiari, limiti di fruizione meno rigorosi, precisi confini territoriali per la messa a punto dei modelli.
Con la circolare n. 57/E del 14 dicembre, l’Agenzia delle Entrate illustra tutte le novità dell’agevolazione.
 
Il documento di prassi integra, e in parte modifica, le prime indicazioni fornite in base alla formulazione originaria del decreto legge 40/2010 (articolo 4, commi da 2 a 4). Restano fermi i chiarimenti della precedente circolare 22/2010 sugli aspetti della disciplina rimasti invariati, quali quelli riguardanti le attività e i costi ammissibili, le modalità di presentazione della domanda di accesso e quelle di fruizione del beneficio mediante detassazione, nei limiti delle risorse stanziate.
 
Inoltre, i potenziali beneficiari del bonus dovranno presentare la comunicazione tramite modello CRT inderogabilmente entro il 31 dicembre 2010, non più entro il termine del 20 gennaio 2011 precedentemente indicato con il provvedimento del 10 settembre scorso. Quest’ultima novità (già ufficializzata con provvedimento del 9 dicembre) discende non dalla legge di conversione del Dl 40, ma da una Comunicazione della Commissione europea del 2 dicembre, con la quale è stata riconosciuta la possibilità di concedere aiuti temporanei di importo limitato entro il 31 dicembre 2011 a condizione che i destinatari presentino la relativa domanda entro il 31 dicembre 2010.

Estensione a nuovi soggetti beneficiari
Una delle modifiche operate dalla legge di conversione riguarda l'ampliamento dell'ambito soggettivo, attraverso l'estensione dell'agevolazione alle imprese che svolgono le attività classificabili nella divisione 15 della tabella Ateco 2007 (fabbricazione di articoli in pelle e simili) e nella sottocategoria 32.99.20, in relazione però alla sola fabbricazione di bottoni. Queste si vanno ad aggiungere alle imprese che il decreto originario aveva individuato come destinatarie dell'agevolazione, quelle cioè operanti nei settori di cui alla divisione 13 (industrie tessili) e 14 (confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia).

Dagli aiuti "de miminis" agli "aiuti temporanei di importo limitato"
Prima della conversione in legge, il decreto aveva previsto l'applicazione della detassazione nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti "de minimis", con la conseguente esclusione delle imprese "in difficoltà", ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà".
La legge di conversione, invece, fa rinvio al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli "aiuti temporanei di importo limitato", di cui all'articolo 3 della direttiva emanata con il Dpcm 3/6/2009. Tale provvedimento definisce le modalità applicative nel nostro ordinamento della comunicazione 25/1/2009, con cui la Commissione europea ha individuato particolari categorie di "aiuti temporanei", tra cui figurano anche gli "aiuti di importo limitato", compatibili con i principi della concorrenza, in quanto finalizzati a far fronte alla situazione di crisi finanziaria ed economica che ha coinvolto l'economia mondiale. In base al diverso inquadramento comunitario, è sufficiente che l'Amministrazione verifichi che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.

Inoltre, l'applicazione di tale diversa disciplina di fonte europea ha comportato, di fatto, alcune modifiche sostanziali alla misura agevolativa, con effetti riguardanti soprattutto:
  • il nuovo limite di fruibilità del beneficio (500mila euro nel triennio 2008-2010)
  • il termine di effettuazione degli investimenti
  • il termine di presentazione delle domande di accesso all'agevolazione anticipato al 31 dicembre 2010.
Al riguardo, la circolare fa riferimento anche alla recentissima (è stata resa nota il 2 dicembre) comunicazione con la quale la Commissione europea ha modificato in parte il precedente "quadro di riferimento temporaneo" comunitario, tra l'altro prevedendone la proroga fino al 31/12/2011.

Limite di 500mila euro e regole di cumulo dell'agevolazione con altri aiuti
Il limite massimo di 500mila euro fruibile da ciascuna impresa è determinato, in base al citato Dpcm, tenendo conto dell'importo degli aiuti complessivamente ricevuti nel triennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2010, considerando sia gli aiuti "de minimis", sia eventuali altri "aiuti di importo limitato". In sostanza, solo nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione non abbia beneficiato nel periodo di riferimento né di aiuti "de minimis" né di altri, il risparmio d'imposta derivante dalla detassazione potrà essere pari all'importo massimo di 500mila euro.
La circolare precisa che, per i soggetti con periodo di imposta "a cavallo" che intendono avvalersi dell'agevolazione anche per gli investimenti effettuati nel 2011, il limite di 500mila euro è riferito al periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2011.

In caso di cumulo con altri aiuti di Stato o altre forme di finanziamento comunitario, che abbiano a oggetto gli stessi costi ammissibili, non bisogna superare le intensità di aiuto fissate da un Regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione nell'ambito degli Orientamenti applicabili a ciascuna disciplina.
Inoltre, non c'è incumulabilità con altre misure agevolative di carattere generale non costituenti "aiuti di Stato", a meno che le norme che disciplinano tali misure non dispongano diversamente (è il caso, ad esempio, della deduzione dalla base imponibile Irap del costo del personale addetto alla ricerca e sviluppo - articolo 11, comma 1, numero 5), Dlgs 446/1997).

Ambito temporale
L'agevolazione si applica, in base alla formulazione del decreto rimasta invariata, "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010".
Tuttavia, occorre tenere conto della comunicazione della Commissione europea del 2 dicembre. Quella precedente aveva fissato al 31 dicembre 2010 il limite per l'applicazione di tali aiuti: anche le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare avrebbero dovuto realizzare gli investimenti agevolabili non oltre quella data. La nuova comunicazione proroga al 31 dicembre 2011 il termine ultimo di concessione degli aiuti di importo limitato. Pertanto:
  • alle spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2009, ma non oltre il 31/12/2010, si applica il regime della prima comunicazione del 25/1/2009
  • le spese sostenute, dai soggetti con periodo di imposta "a cavallo", dopo il 31/12/2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso a quest'ultima data, sono agevolabili ai sensi della nuova comunicazione (la cui applicazione è subordinata al recepimento nel nostro ordinamento con apposito atto e alla relativa autorizzazione della Commissione europea).

Territorialità

La legge di conversione ha introdotto una limitazione di carattere territoriale, considerando agevolabili gli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari "nell'Unione europea".
Chiarisce la circolare che tale limite va riferito esclusivamente alla fase della "realizzazione del campionario" - non anche alle precedenti fasi di ricerca, ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi - che deve essere, quindi, effettuata in strutture produttive o sedi, principali o secondarie, situate nel territorio di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
Tale principio vale sia se il soggetto beneficiario realizza in proprio il campionario sia se la fase di realizzazione del campionario è commissionata a terzi. In quest'ultimo caso, in particolare, si prescinde dalla residenza fiscale del soggetto che esegue la realizzazione del campionario.
Per i soggetti originariamente ammessi alla detassazione, la limitazione territoriale opera in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 26 maggio 2010, data di entrata in vigore della legge di conversione che ha introdotto la condizione territoriale. Per i soggetti ammessi all'agevolazione dalla legge di conversione, invece, la limitazione opera con riferimento a tutti gli investimenti effettuati.

Modalità di accesso e fruizione dell'agevolazione.
Quanto alle modalità di accesso e di fruizione dell'agevolazione, non sono state introdotte modifiche alla disciplina originaria.
L'agevolazione è fruibile concretamente apportando, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, una variazione in diminuzione della base imponibile ai fini del reddito di impresa di un importo corrispondente agli investimenti effettuati nel periodo agevolabile.

Il risparmio d'imposta derivante dalla detassazione è fruibile nel limite delle risorse complessivamente stanziate (70 milioni di euro). Per tale motivo, l'accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di una comunicazione, da effettuare in via telematica utilizzando il modello CRT, approvato con provvedimento del 10 settembre 2010 in sostituzione di quello approvato il 2 aprile scorso.
Se le richieste complessive superano lo stanziamento previsto, l'Agenzia delle Entrate applicherà un criterio di ripartizione pro-quota, determinando la percentuale massima del risparmio d'imposta spettante a ciascun soggetto beneficiario sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del risparmio d'imposta richiesto, risultante dalle comunicazioni inviate. Tale percentuale sarà comunicata con successivo provvedimento pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

Quanto alle modalità di compilazione del modello, la circolare chiarisce che nel quadro A, rigo A1, va indicato:
  • nella colonna 1, l'ammontare degli investimenti ammissibili all'agevolazione effettuati, o da effettuare, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010
  • nella colonna 2, l'importo del risparmio d'imposta (comprensivo anche delle addizionali regionale e comunale) corrispondente agli investimenti indicati nella colonna 1, entro i limiti massimo e di cumulo derivanti dal rispetto del quadro di riferimento comunitario.
La parte eccedente il limite massimo di 500mila euro non sarà presa in considerazione nel calcolo della percentuale massima del risparmio d'imposta complessivamente spettante in relazione alle risorse disponibili. Dunque, la deduzione dal reddito d'impresa dell'importo degli investimenti agevolabili non dovrà comportare un risparmio d'imposta effettivo superiore all'importo risultante dall'applicazione della suddetta percentuale al risparmio d'imposta indicato nella comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate.

Nuovo termine di presentazione del modello CRT
La nuova comunicazione della Commissione europea prevede che il regime di aiuti temporanei di importo limitato può essere concesso entro il 31 dicembre 2011 se i potenziali beneficiari inoltrano la domanda alle autorità competenti entro il 31 dicembre 2010. Il provvedimento delle Entrate del 10 settembre, invece, stabilisce che il modello CRT può essere presentato dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011. Per non precludere l'applicazione dell'agevolazione, dunque, il modello CRT dovrà essere inviato inderogabilmente entro il 31 dicembre prossimo, non più entro il 20 gennaio 2011.
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