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Normativa e prassi

Bonus “under 36”, pronto il codice
per l’utilizzo in compensazione

Può anche essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipo-catastali, successione e donazione dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito o dell’Irpef

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Gli acquirenti della “prima casa”, che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età e scelgono, nel caso di cessioni soggette a Iva, tra le varie modalità possibili, di utilizzare in compensazione il credito d’imposta, disposto a loro favore dal decreto “Sostegni-bis” (articolo 64, comma 7, Dl n. 73/2021), pari all’Iva versata per l’acquisto dell’abitazione, dovranno indicare nel modello F24 il codice tributo “6928” istituito con la risoluzione n. 62 di oggi, 27 ottobre 2021.

Chiarimenti sulle modalità applicative del pacchetto delle agevolazioni previste dai commi 6-10 dell’articolo 64 del Dl n. 73/2021 per favorire l’autonomia abitativa dei giovani, sono state forniti dalla amministrazione finanziaria con la circolare n. 12/2021 (vedi articoli “Acquisto “prima casa under 36”, pronti i chiarimenti dell’Agenzia”, “Prima casa under 36 – 1, Focus sul requisito Isee” e “Prima casa under 36 – 2,  Dettagli sul bonus riacquisto”).

In particolare, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, agli acquirenti, che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato, è attribuito un credito d'imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all'acquisto. Il bonus, nello specifico, può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito o utilizzato in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto o, ancora, utilizzato in compensazione tramite il modello F24.

Il credito d’imposta è attribuito solo in relazione agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del “Sostegni-bis”) e il 30 giugno 2022.

Ciò detto, con la risoluzione n. 62/2021, l’Agenzia delle entrate, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, della parte di credito d’imposta non fruito con le altre modalità possibili, ha istituito il codice tributo:
“6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”.
L’identificativo deve essere indicato nella colonna “importi a credito compensati” della sezione “Erario”, oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato stipulato l’atto di acquisto della casa, nel formato “AAAA”.

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