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Normativa e prassi

Borse di lavoro, l'esenzione non ha appigli

Soggette a ritenuta le somme corrisposte dalla Cassa delle ammende a favore di detenuti ed ex detenuti

mani alla sbarra
Le "borse di lavoro", somme corrisposte dalla Cassa delle ammende a favore di detenuti ed ex detenuti a titolo di sussidio anche giornaliero, ai fini del loro reinserimento nel mondo del lavoro esterno, rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, come tali, sono da assoggettare a ritenuta a titolo d'acconto. Questo è il chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 14 febbraio, che trae spunto da una istanza di interpello presentata, per l'appunto, dall'ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, la cui attività è disciplinata dal Dpr 230/2000 (regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà).

Secondo la ricostruzione dell'Agenzia, è l'ampia formulazione dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir, che induce a comprendere nel suo ambito di applicazione le somme erogate a titolo di borse di lavoro, collegate ad attività di studio e di addestramento professionale. Chiaramente, ciò a condizione che le stesse attività non diano luogo a un rapporto di lavoro neppure a tempo determinato con il soggetto erogante.

In qualità di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le somme in questione dovranno essere assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto, se corrisposte dai sostituti di imposta indicati dall'articolo 23, primo comma, del Dpr 600/1973, o dalle Amministrazioni individuate dall'articolo 29 del medesimo decreto.

L'agenzia delle Entrate ha "giudicato" imponibili le "borse di lavoro" dopo l'analisi di diverse disposizioni speciali; analisi che ha escluso l'esistenza di una norma di esenzione, anche parziale, delle stesse dall'Irpef, a differenza di quanto espressamente previsto, ad esempio, per alcuni redditi, pur rientranti nella lettera c) del citato articolo 50, comma 1.

Nella risoluzione si ricorda, inoltre, che non sussistono nel caso in esame neppure i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione disciplinata dall'articolo 34, terzo comma, del Dpr 601/1973, in base al quale "i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta locale sui redditi (ILOR) nei confronti dei percipienti".
La norma, infatti, trova applicazione in presenza di due requisiti. Uno di carattere soggettivo, consistente nel fatto che l'erogazione deve essere effettuata solo dallo Stato o da altri enti pubblici; l'altro di carattere oggettivo, rappresentato dalla natura assistenziale del sussidio erogato.
In particolare, per "titolo assistenziale" si intende l'erogazione di sussidi corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici, per finalità fondate sulla solidarietà collettiva, a soggetti che versano in stato di bisogno. Si ci riferisce, in via esemplificativa, alle pensioni di invalidità, agli assegni mensili corrisposti ai mutilati e invalidi civili, agli assegni corrisposti ai sordomuti, alle pensioni sociali (circolare ministeriale 19/1985).
Requisiti assenti nel caso in oggetto in cui, invece, le somme di denaro sono erogate a fronte dello svolgimento di una attività lavorativa oltre che formativa.
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