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Normativa e prassi

Buoni acquisto, finché circolanti non realizzano cessioni imponibili

L’obbligo di fatturazione sorge solo quando il titolare del voucher riceve il bene, pagando il relativo prezzo

Buoni “regalo” con Iva solo alla fine. In una complessa operazione, dove agiscono quattro attori che a due a due instaurano rapporti di diversa natura, l’Agenzia estrapola l’unico momento in cui l’imposta assume rilevanza, quando cioè il voucher è utilizzato dal beneficiario. Per il resto si tratta di semplice “movimentazione di carattere finanziario” e, come tale, fuori campo Iva.

Con la risoluzione n. 21/E del 22 febbraio, viene ribadito un concetto, oramai assodato nella prassi dell’Amministrazione finanziaria (tra le altre, la circolare 27/1976), per il quale nessuna fattura deve essere emessa nella fase di circolazione “interna”, in quanto i buoni acquisto non possono essere considerati alla stregua di merce, sono invece documenti di legittimazione da trasferire senza rispettare le regole proprie delle cessioni. Le porte dell’Iva si aprono soltanto quando l’esercizio commerciale coinvolto “cede” il prodotto al titolare del voucher.

Senza mezzi termini, se una società di servizi emette buoni spendibili presso una rete di esercizi convenzionati, per conto di aziende sue clienti che, a loro volta, li distribuiscono agli utilizzatori finali, i singoli rapporti precedenti alla spesa effettiva dei buoni esulano dall’Iva. In particolare, non è cessione di beni il passaggio dei buoni da emittente ad azienda cliente (ma “mera movimentazione di carattere finanziario”) e nemmeno quello tra quest’ultima e i beneficiari. Lo stesso discorso vale per le somme rimborsate dalla società emittente agli esercizi commerciali coinvolti: anche in questa fase c’è esclusivamente un trasferimento di denaro.

L’obbligo di fatturazione sorge nel momento in cui il titolare del buono acquisto riceve il bene (o il servizio), pagando il relativo prezzo. Nello scontrino o nella fattura, l’Iva si applica all’intero importo versato, non importa come (tutto con il buono o solo in parte e il resto in contanti). Il voucher che rimane al venditore rappresenta poi il diritto a ricevere il rimborso del valore facciale dello stesso, da parte del produttore.

L’opinione dell’Agenzia trova, inoltre, supporto in alcune storiche decisioni della Corte di giustizia Ue, come quella della causa C-398/99 dove, in riferimento a una questione analoga, il tribunale europeo ha sottolineato tre aspetti che valorizzano il ragionamento contenuto nella risoluzione odierna:
  1. ... il produttore che emette il buono … può essere considerato terzo rispetto all'operazione intervenuta tra dettagliante beneficiario del rimborso del valore del buono sconto ed il consumatore finale che ha utilizzato tale buono
  2. se la somma pagata per la cessione del bene “non sia stata materialmente versata dal consumatore finale stesso, ma sia stata messa a sua disposizione, per conto del consumatore finale, da un terzo, estraneo a tale operazione, non assume alcuna rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile di tale dettagliante
  3. ... la somma rappresentata dal valore nominale dei buoni costituisce per il dettagliante 'elemento dell'attivo' conseguito al momento del loro rimborso e che gli stessi devono essere considerati, nei limiti di tale valore, come mezzi di pagamento”.
In questo quadro, infine, l’Agenzia ricorda che gli eventuali servizi connessi all’operazione, prestati dall’emittente nei confronti delle società clienti (ad esempio, personalizzazione dei tagliandi, consegna a domicilio, eccetera) e dai venditori al dettaglio a favore dell’emittente, sono operazioni Iva a tutti gli effetti.
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