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Normativa e prassi

Buoni mobilità approvati dal Comune,
non concorrono a formare il reddito

Sono finalizzati a promuovere l’utilizzo delle biciclette per andare a lavorare e non devono essere inclusi nel plafond dei fringe benefit, legati invece al rapporto fra azienda e dipendenti

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I bonus riconosciuti dal Comune ai cittadini dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati che utilizzano la bicicletta per il tragitto casa lavoro sono pienamente fruibili e non ricadono nel limite dei 600 euro previsti dall’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del Tuir, in tema di fringe benefit aziendali. Tale disposizione infatti prevede che “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”. Con la risposta n. 274 del 4 aprile 2023, l’Agenzia delle entrate precisa che la disposizione del Tuir, che prevede un tetto al di sopra del quale i beni sono tassabili, non riguarda il bonus offerto dal Comune finalizzato a incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini in linea con i principi di sostenibilità ambientale.

L’ente istante, che in base a una convenzione stipulata con alcuni Comuni del territorio si occupa della gestione e amministrazione del personale, fa sapere che vuole riconoscere ai dipendenti in servizio il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche nei limiti di 600 euro, in linea con quanto previsto dal decreto “Aiuti-bis” (articolo 12 del Dl n. 115/2022). Tale misura infatti, ha innalzato per il 2022 fino a 600 euro – in luogo dei precedenti 258,23 euro – il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme per le utenze domestiche.

Il dubbio dell’istante era sorto in conseguenza dell’iniziativa di uno dei Comuni che, nello specifico, ha firmato un protocollo con la Regione per erogare i buoni mobilità per un massimo di 40 euro mensili a persona, da destinare ai cittadini dipendenti, residenti nello stesso Comune, che utilizzano la bicicletta per andare a lavorare. Per la corresponsione dei buoni, precisa l’istante, i datori di lavoro devono aderire a un accordo di mobility management. Tra i 700 cittadini che partecipano all’iniziativa del Comune vi sono anche molti suoi dipendenti. Per cui l’istante chiede se i buoni mobilità possano andare a interferire con l’erogazione di 600 euro che intendeva elargire ai lavoratori di sua gestione per il pagamento delle utenze domestiche.

L’Agenzia rileva che il bonus mobilità in esame non trova la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro, ma nella promozione da parte dell'amministrazione comunale di comportamenti virtuosi dei cittadini. Si tratta infatti di un incentivo chilometrico a favore di cittadini lavoratori, non qualificabile come fringe benefit aziendale, ma erogato nell'ambito delle politiche regionali e comunali volte a promuovere gli spostamenti sostenibili.

Di conseguenza, non essendo riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati (articoli 49 e 50 del Tuir) né tra le altre categorie reddituali (articolo 6 del Tuir) non rileva ai fini del calcolo del limite previsto dall’articolo 51, comma 3 del Tuir ed è pienamente fruibile.

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