Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Buono il cambio di fine esercizio per valutare le commesse in valuta

La quantificazione deve riguardare l’opera complessivamente realizzata sin dall’inizio di esecuzione del contratto

immagine
La valutazione delle rimanenze finali delle commesse ultrannuali i cui corrispettivi sono espressi in valuta va operata applicando, all'intera commessa realizzata, il tasso di cambio rilevato alla data di chiusura dell'esercizio, non dovendo procedere a una stratificazione di valori nel tempo. E' la sintesi della risoluzione 249/E del 17 settembre.

La questione è stata posta da una società operante nel settore della fabbricazione di turbine e turboalternatori che, a partire dal bilancio chiuso il 31 dicembre 2007, ha adottato, ai fini della valutazione delle opere in corso, il criterio della percentuale di completamento.

La disciplina fiscale delle opere e dei servizi con esecuzione ultrannuale è contenuta nell'articolo 93 del Tuir che, nella formulazione vigente, individua quale criterio di valutazione quello dei corrispettivi pattuiti. Il corpo della disposizione non contiene alcun riferimento esplicito all'ipotesi in cui i corrispettivi siano determinati in valuta diversa dall'euro; ipotesi, questa, che, ove ricorra, esige al termine dell'esercizio la valorizzazione nella moneta di conto della parte di opera in concreto realizzata.

In assenza di una specifica previsione normativa al riguardo, è necessario pertanto fare riferimento alle regole generali sulle valutazioni, contenute nell'articolo 110 del Tuir.
Nello specifico, dovendo escludere che possa essere applicato al caso in esame il disposto del terzo comma del citato articolo 110 (il quale, a seguito delle modifiche operate dal Dlgs 38/2005 - decreto Ias - stabilisce, con riguardo ai debiti e crediti in valuta, l'irrilevanza fiscale delle oscillazioni sui cambi), occorre richiamare quanto previsto al secondo comma che, nel disciplinare la valutazione dei corrispettivi in valuta, fa espresso rinvio alle disposizioni dell'articolo 9.

La norma, in tanto fa riferimento, per la valutazione dei corrispettivi, dei proventi, delle spese e degli oneri in valuta estera, al cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti, in quanto contenuta nell'ambito dell'Irpef, la cui disciplina prevede la tassazione secondo un criterio di cassa. La medesima disposizione, applicata in sede di determinazione del reddito d'impresa per effetto del rinvio operato dall'articolo 110 del Tuir, deve, pertanto, essere riletta alla luce del generale principio di competenza che, salve deroghe espresse, trova applicazione nella disciplina del reddito d'impresa.

Si tratta, a ben vedere, di una lettura sistematica, necessaria tutte le volte in cui occorre adeguare l'interpretazione di una norma al fine di rendere esecutivo il rinvio operato da un'altra. Ne discende che, poiché il momento rilevante per la determinazione del valore dell'opera è il termine dell'esercizio, è a tale momento che occorre fare riferimento per l'individuazione del tasso di cambio utile per l'operazione di conversione.

L'ulteriore passaggio interpretativo contenuto nella risoluzione riguarda la possibilità che, in sede di valutazione delle rimanenze finali delle commesse, si possano generare valori stratificati nel tempo, laddove si consideri l'opera "frazionabile" nei singoli esercizi di realizzazione della stessa. Ipotesi che, tuttavia, l'Amministrazione finanziaria ha escluso nella considerazione che la commessa, a differenza di altre tipologie di beni, va considerata nella sua unitarietà e, pertanto, la valutazione deve essere effettuata avendo riguardo alla parte di opera complessivamente realizzata sin dall'inizio di esecuzione del contratto.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/buono-cambio-fine-esercizio-valutare-commesse-valuta