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Normativa e prassi

“Busta paga pesante”: la ripresa
della riscossione viaggia a rate

Il pagamento delle ritenute sospese può essere dilazionato anche nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro nonché di revoca della sospensione precedentemente richiesta

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 19/E del 6 marzo 2018, fornisce chiarimenti sulle modalità di ripresa della riscossione nel caso di “busta paga pesante”, ossia dell’agevolazione consistente nella sospensione delle ritenute prevista a favore dei residenti nei comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto.
 
La busta paga “pesante”
Nell’ambito delle misure introdotte a favore delle popolazioni delle regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il legislatore ha previsto la possibilità, per coloro risiedono nei Comuni terremotati (elencati negli Allegati 1, 2 e 2-bis, Dl 189/2016), di chiedere al proprio sostituto d’imposta (indipendentemente dal suo domicilio fiscale) di non operare, a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le ritenute alla fonte previste dalla legge (“busta paga pesante” - articolo 48, comma 1-bis, Dl 189/2016 e successive modificazioni).
 
La richiesta di sospensione riguarda le ritenute:
  • sui redditi di lavoro dipendente (articolo 23, Dpr 600/1973)
  • sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 24, Dpr 600/1973)
  • sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (articolo 29, Dpr 600/1973).
La recente legge di bilancio 2018 ha previsto, inoltre, che la ripresa della riscossione delle ritenute non operate avviene entro il 31 maggio 2018. Più precisamente è stato stabilito che il versamento può essere effettuato (senza applicazione di sanzioni e interessi) in forma rateale, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018 (articolo 1, comma 736, legge 205/2017, che ha modificato il comma 11, articolo 48, Dl 189/2016).
 
A loro volta, i sostituti d’imposta, che non hanno operato le ritenute, sono comunque tenuti a procedere al conguaglio di fine anno (o di cessazione del rapporto), evidenziando nella Cu (certificazione unica) consegnata ai dipendenti l’ammontare delle ritenute operate e quello delle ritenute sospese. In questo modo, infatti, i contribuenti, che hanno chiesto la sospensione, possono quantificare le somme dovute e procedere, quindi, ai versamenti.
 
Il quesito
Alla luce della disciplina sopra descritta, all’Agenzia delle entrate è stato chiesto di chiarire se la possibilità di versare a rate le ritenute sospese può essere riconosciuta anche a coloro che, dopo averla chiesta, hanno revocato la sospensione e a coloro che, alla ripresa dei pagamenti, dovessero risultare inoccupati.
Inoltre, è stato chiesto di chiare anche se il diritto alla rateazione sussiste per gli eredi di colui che aveva a suo tempo chiesto al proprio sostituto la sospensione delle ritenute e che è risulta deceduto nel momento della ripresa della riscossione.
 
La risposta dell’Agenzia
Con la risoluzione pubblicata oggi, l’Agenzia ha precisato che il diritto alla rateazione sussiste anche:
  • in caso di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio per sopravvenuta inoccupazione)
  • nell’ipotesi di revoca della sospensione già richiesta
  • in capo agli eredi del titolare del reddito che abbia richiesto la sospensione delle ritenute al proprio sostituto d’imposta, tenuto conto che il presupposto dell’obbligazione tributaria in questione (assistita dall’agevolazione consistente nella modalità rateizzata di riversamento), si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Ciò in applicazione di quanto previsto dall’articolo 65, Dpr 600/1973; in forza della medesima disposizione, peraltro, la risoluzione ricorda che tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente, o che scadono entro quattro mesi dalla stessa, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi).
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