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Normativa e prassi

I Caf chiedono chiarimenti
e l’Agenzia pronta risponde

Risolti alcuni dei più frequenti dubbi interpretativi riguardanti casi particolari di oneri detraibili. Spiegato anche come fruire direttamente in dichiarazione del bonus Irpef

punti interrogativi
Avviata la fase di presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 18/E del 6 maggio, risponde ai quesiti posti dai Caf e da altri operatori, a proposito della corretta interpretazione della disciplina riguardante alcuni oneri detraibili.
 
Spese sanitarie - articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir
Sì alla detrazione del 19% delle spese sostenute per la dermopigmentazione (in pratica, il tatuaggio) delle ciglia e sopracciglia, per rimediare ai danni estetici causati dall’alopecia universale. Così risponde l’Agenzia dopo aver consultato il ministero della Salute sull’argomento. L’intervento, seppur non di natura curativa, corregge, infatti, una condizione secondaria della malattia e alleggerisce l’impatto piscologico da essa provocato.
Per usufruire del beneficio occorrono, però, le seguenti condizioni:
  • una certificazione medica con la quale si attesti che l’intervento subito dal contribuente è finalizzato a correggere l’effetto anche secondario della patologia
  • una fattura relativa alla prestazione rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata, dalla quale risulti (da essa stessa, oppure da altra documentazione) che la dermopigmentazione è stata realizzata per mezzo di personale medico. 
Detrazione Irpef anche per la crioconservazione degli embrioni, a patto che la procedura rientri nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o preservazione della fertilità maschile o femminile ove messa concretamente a rischio a causa di patologie o cure. Per usufruire dello sconto d’imposta, occorre che la prestazione sia documentata dalla fattura emessa da un centro rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita.
La disciplina di riferimento è la legge 40/2004. Anche in questo caso l’Agenzia, prima del riconoscimento dell’agevolazione (già avvenuto per gli ovociti, con la circolare 17/2015), ha ritenuto opportuno interpellare il ministero della Salute, in considerazione delle recenti modifiche intervenute sulle linee guida riguardanti le procedure e le tecniche relative alla procreazione medicalmente assistita (vedi, da ultimo, il decreto del ministero della Salute del 1° luglio 2015 e la sentenza della Corte costituzionale 162/2014).
Restando in argomento, ma andando oltreconfine, le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni effettuate all’estero sono detraibili (allo stesso titolo di quelle conseguite nel nostro Paese) solo se eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata o da un medico specializzato italiano.
Inoltre, ricorda la circolare, ai fini della dichiarazione dei redditi, la documentazione sanitaria prodotta in lingua originale, va accompagnata dalla traduzione in italiano, traduzione che può essere effettuata e sottoscritta dal contribuente stesso, nel caso in cui la certificazione sia in inglese, francese, tedesco o spagnolo.
Stessa ratio e, quindi, sì alla detrazione, per il il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (Icsi), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (Pma), effettuato all’estero.

Spese di istruzione - articolo 15, comma 1, lettere e-bis) ed e) del Tuir
Dettagliati i chiarimenti in merito alle spese per la mensa scolastica, che possono essere detratte (articolo 15, comma 1, lettera e-bis del Tuir), precisa subito l’Agenzia, anche se il servizio è erogato non dalla scuola, ma da operatori esterni o tramite il Comune: rientrano, infatti, tra le spese per la frequenza scolastica. Non occorre, quindi, nessuna delibera specifica degli istituti, essendo, tale servizio, istituzionalmente previsto per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Sul bollettino o bonifico bancario attestante il pagamento deve essere indicato il destinatario della somma, la causale del versamento (servizio mensa), la scuola frequentata e il nominativo dell’alunno.
Per il pagamento in contanti (o altre modalità come il bancomat) o tramite l’acquisto di buoni mensa, la spesa andrà documentata con un’attestazione del soggetto che ha erogato il servizio, contenente il costo sostenuto nell’anno dal contribuente e i dati dello studente. Sia l’attestazione che la relativa richiesta da parte del genitore sono esenti dal bollo.
La circolare precisa, poi, che non essendo state fornite istruzioni al riguardo, per l’anno d’imposta 2015, i dati riguardanti l’alunno o la scuola possono essere aggiunti sul documento comprovante la spesa dal contribuente stesso.
La detrazione spetta, ordinariamente, all’intestatario della ricevuta di pagamento o nella misura del 50% a entrambi i genitori, nel caso in cui il documento sia intestato al figlio. Nell’ipotesi in cui la spesa sia sostenuta soltanto dalla mamma o dal papà o non sia suddivisa a metà, sul documento deve essere specificata la percentuale di ripartizione.
 
Chiarimenti anche a proposito delle spese connesse alla frequenza delle università non statali estere e dei corsi di laurea in teologia, con particolare riferimento alle circolari 20/2011 e 13/2013, dopo le recenti riformulazioni delle disposizioni del Tuir in materia.
L’Agenzia precisa che è stato rivisitato non l’ambito oggettivo di applicazione del beneficio d’imposta, ma la modalità di determinazione dell’importo massimo di spesa agevolabile per la frequenza di corsi universitari presso università private. La misura di detraibilità è stabilita, per ogni ateneo non statale, annualmente con decreto del Miur, sulla base degli importi medi delle tasse e contributi dovuti agli istituti universitari statali. Per l’anno 2015, il ministero dell’Istruzione, con Dm del 29 aprile 2016, ha stabilito tali importi per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede il corso di studio. Sulla base di tale provvedimento, la circolare chiarisce che:
  • per la detrazione delle spese di frequenza all’estero di corsi universitari, il riferimento è all’importo massimo fissato per i corsi della medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente
  • in particolare, i corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie vengono associati all’area disciplinare “Umanistico – sociale”, mentre, l’area geografica, per motivi di semplificazione, va individuata nella regione in cui si svolge il corso, regola che vale anche per le facoltà situate all’interno dello Stato Città del Vaticano. 
Le detrazioni per la frequenza delle università telematiche, infine, sono equiparabili a quelle previste per gli atenei non statali, secondo le regole stabilite con il Dm 288/2016.
 
Varie ed eventuali
Un altro quesito riguarda l’installazione obbligatoria, da effettuare entro il 31 dicembre 2016, dei misuratori individuali di calore presso i condomini e negli edifici polifunzionali. I Caf chiedono se a detti interventi è riconosciuta la detrazione prevista per i lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati.
L’Agenzia specifica che l’agevolazione (attualmente in versione maggiorata pari al 65% anziché 55% delle spese sostenute, per un valore massimo della detrazione pari a 30mila euro) è riconosciuta nel caso in cui il montaggio dei misuratori avvenga in concomitanza della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (articolo 1, comma 347, della legge 296/2006).
Se invece l’installazione dei contatori non è accompagnata dalla sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto di riscaldamento o nel caso in cui il nuovo non presenti le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono detraibili in base all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, che per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, consiste nel 50%, fino a un importo massimo di spesa di 96mila euro, rientrando tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico. La detrazione, a regime, sarà del 36% per un ammontare massimo di spesa di 48mila euro.
 
Ecco la riposta a un altro quesito dei Caf: le quote di detrazione residue per il recupero del patrimonio edilizio spettanti al padre defunto possono essere “ereditate” dal figlio anche se quest’ultimo è già proprietario dell’appartamento dato in comodato gratuito al genitore che ha sostenuto le spese per i lavori di ripristino. Anche non rientrando l’immobile nell’asse ereditario, infatti, il figlio è erede del defunto e ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. Occorre, tuttavia, che egli possieda la detenzione materiale e diretta della casa.
 
L’ultima problematica riguarda la determinazione del bonus Irpef in relazione alla compilazione dei modelli UnicoPf/2016 e 730/2016 nel caso in cui il contribuente intenda fruire direttamente in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti (238/2010) o dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori (Dl 185/2008).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere tali benefici d’imposta, il contribuente può usufruirne tramite la dichiarazione dei redditi, indicando nella casella “Casi particolari” (quadro C del modello 730/2016 oppure quadro RC del modello Unico Pf 2016):
  • il codice “1” per l’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti
  • il codice “2” per l’agevolazione prevista a favore dei docenti e ricercatori. 
I dati da inserire sono reperibili nella Certificazione unica e la circolare spiega nel dettaglio dove trovarli e come inserirli nei righi e nelle colonne di Unico e 730 2016.
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