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Normativa e prassi

Calcolo per le agevolazioni Zfu:
orientativa la “formula” del Mise

Le indicazioni fornite dal ministero dello Sviluppo economico per determinare l’importo da richiedere non hanno carattere vincolante e servono solo a indirizzare l’istante

Nella stima del carico fiscale delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita nei comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dai terremoti che si sono susseguiti a partire dal 24 agosto 2016, possono confluire anche i maggiori importi per contributi relativi a nuove assunzioni di personale nei periodi di imposta ammessi alle agevolazioni (2017 e 2018). A precisarlo, il Mise tramite la circolare 163472/2017 diffusa ieri.
 
Le indicazioni si sono rese necessarie dopo le richieste di chiarimento sulle modalità di determinazione dell’importo da indicare nel modulo dell’istanza di accesso alle agevolazioni.
 
Si ricorda che la creazione della Zfu è stata prevista dal decreto-legge 50/2017 (articolo 46) e che il Mise ha fornito chiarimenti e precisazioni con la circolare n. 99473 del 4 agosto 2017, (vedi “Zona franca sisma Centro Italia: come e quando richiedere i benefici”), con la nota del 16 agosto 2017 (vedi “Zona franca sisma Centro Italia: per ogni anno, benefici al 100%”) e con la circolare n. 114735 del successivo 15 settembre (vedi “Zona franca sisma Centro Italia: altri chiarimenti dal ministero”).
 
Il termine finale per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni è stato prorogato al 20 novembre 2017 (cfr circolare direttoriale n. 157293).
 
I benefici previsti sono l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap, dall’Imu e, per i titolari di reddito di lavoro autonomo, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
 
Per accedere ai benefici è necessario presentare, tramite una procedura telematica, un’istanza, utilizzando l’apposito modulo all’interno del quale è riportata la formula per la quantificazione dell’importo dell’agevolazione: Agev = (IR + Irap + Imu + CP) x 2.
 
La circolare in esame evidenzia che tale formula non è vincolante. La sua funzione è solo quella di orientare la scelta del soggetto richiedente nella determinazione dell’importo, evitando un inutile impegno di risorse pubbliche.
A tal proposito, il Mise ricorda che nelle indicazioni operative contenute nel modulo si fa riferimento alle imprese di nuova costituzione (o operative da poco tempo) con precedenti periodi d’imposta (2015 e 2016) assenti o poco significativi: in questi casi, per determinare il corretto importo dell’agevolazione, l’istante deve tener conto non solo del carico fiscale riferito a tali periodi, ma anche di quello relativo ai periodi d’imposta ammessi alle agevolazioni (2017 e 2018).
A tali fattispecie, prosegue il Mise, si può assimilare quella relativa alle imprese già avviate che prevedono di aumentare i livelli occupazionali nei periodi d’imposta 2017 e 2018. Anche per queste imprese, infatti, è possibile calcolare l’importo dell’agevolazione richiesta basandosi non solo sulle imposte e sui contributi dovuti per gli anni precedenti, ma tenendo conto anche delle realistiche previsioni di sviluppo per i periodi d’imposta 2017 e 2018 e quindi dei maggiori importi per contributi connessi alle nuove assunzioni.
 
La formula da utilizzare nel modello di istanza, dunque, non è vincolante e il contribuente, nel formulare la richiesta, può tenere conto delle previsioni realistiche di sviluppo dell’azienda, come quelle occupazionali.
Il carattere meramente orientativo, infine, è confermato anche dall’assenza, nella piattaforma informatica da utilizzare per la presentazione delle domande, di funzioni di blocco nel caso in cui il richiedente decida di inserire un valore diverso da quello che si ricava dall’applicazione della formula.
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