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Normativa e prassi

Cancellazione dall'anagrafe delle Onlus per le organizzazioni sprovviste dei requisiti di legge

Lo scopo è anche quello di tutelare i soggetti che effettivamente perseguono le meritorie finalità sociali che il legislatore ha premiato attraverso un articolato sistema di incentivi fiscali

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 460 del 1997, l'Agenzia delle Entrate ha impartito disposizioni alle direzioni regionali al fine di garantire l'uniformità di comportamento nel controllo delle organizzazioni che risultano iscritte nell'anagrafe delle Onlus a seguito della presentazione del modello di comunicazione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 460/1997 e approvato con decreto ministeriale del 19 gennaio 1998 (circolare n. 14/E del 26 febbraio 2003).


La presentazione del modello di comunicazione con il quale le organizzazioni si qualificano come Onlus, autocertificando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 460/1997, potrebbe aver determinato, infatti, l'inserimento nell'anagrafe unica delle Onlus anche di soggetti che, in realtà, ne sono sprovvisti.

Detta anagrafe, che ha una funzione ricognitiva dei soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali riservate alle Onlus, è, quindi, particolarmente utile anche per la selezione di soggetti da sottoporre al controllo. L'attività di riscontro è stata concepita, tra l'altro, anche per una migliore organizzazione dell'anagrafe stessa, che dovrebbe essere depurata dalla presenza di coloro che sono sprovvisti dei requisiti di legge.

Al fine di impedire l'indebita fruizione del regime agevolativo previsto per le Onlus, nella circolare è stato precisato che si rendono necessari alcuni riscontri intesi a verificare in primo luogo l'esattezza e la completezza dei dati comunicati, nonché la rispondenza dei dati e dell'attività dichiarati ai presupposti di legge.
Ai fini del corretto assolvimento di tali controlli, l'Agenzia ha disposto che le direzioni regionali possono invitare i soggetti interessati a trasmettere lo statuto, l'atto costitutivo ovvero altri documenti ritenuti necessari, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
Le direzioni possono, inoltre, ove lo ritengano necessario, invitare i soggetti in argomento a compilare un apposito questionario, di cui viene allegato alla circolare uno schema esemplificativo, per acquisire ulteriori chiarimenti e informazioni.
La mancata restituzione dei questionari inviati o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2065 euro.
Nella parte finale del questionario è stato contemplato l'invito a inoltrare richiesta di cancellazione dall'anagrafe qualora, alla luce di un più approfondito esame delle proprie caratteristiche, l'organizzazione riconosca di essersi erroneamente qualificata come Onlus.

Qualora i riscontri evidenzino l'insussistenza dei presupposti necessari per la presenza del soggetto nell'anagrafe, le direzioni regionali, dopo aver acquisito il parere dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (istituita con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2000), devono comunicare all'ente interessato l'esito sfavorevole del controllo formale, con la conseguente cancellazione dall'anagrafe.
Il provvedimento, debitamente notificato, deve contenere i motivi che hanno determinato la cancellazione.
Contro il provvedimento di cancellazione può essere proposto ricorso alla commissione tributaria provinciale, nella cui circoscrizione ha sede la direzione regionale che ha emesso il provvedimento.
L'ufficio locale nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente interessato, al quale la direzione regionale ha trasmesso copia del provvedimento, provvede a recuperare, entro i relativi termini di decadenza, le eventuali imposte non pagate con i relativi interessi ed eventuali sanzioni.

L'Agenzia, oltre a fornire istruzioni circa i controlli formali, rileva, tuttavia, la necessità di effettuare, in alcuni casi, controlli sostanziali tesi a verificare, tra l'altro, se l'attività in concreto esercitata sia effettivamente da ricomprendere tra quelle previste dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460/1997 e sia svolta per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
A tal fine, le direzioni regionali dovranno coordinare l'attività di controllo sostanziale, selezionando i soggetti anche sulla base delle informazioni acquisite dalla conoscenza della realtà locale.
I controlli sui soggetti verranno svolti dagli uffici operativi, fatta salva la possibilità per le direzioni regionali di svolgere gli atti istruttori ritenuti necessari in relazione alla particolarità e alla complessità del caso specifico.
Le direzioni regionali, alle quali gli uffici comunicheranno i risultati dell'attività di controllo sostanziale svolta, nel quadro degli adempimenti connessi con la gestione corretta dell'anagrafe delle Onlus, previa richiesta di parere all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, notificheranno al soggetto interessato il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe.

E' importante evidenziare che lo scopo perseguito dalla circolare in esame non è soltanto quello di garantire il rispetto delle norme fiscali, ma anche quello - ancor più importante sotto l'aspetto dell'interesse sociale a una giusta individuazione del settore protetto - di tutelare i soggetti che effettivamente perseguono le meritorie finalità sociali che il legislatore ha inteso premiare attraverso un articolato sistema di incentivi fiscali.
Infatti, l'attività di controllo svolta dalle direzioni regionali e dagli uffici porterà ad escludere dal mondo delle Onlus i soggetti sprovvisti dei necessari requisiti, anche al fine di tutelare la fede pubblica nei confronti dei suddetti organismi.

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