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Normativa e prassi

Canone speciale Rai 2021:
arriva il codice per il bonus

Consente alle strutture recettive, di somministrazione di bevande presso locali pubblici, incluse attività simili svolte da enti del terzo settore, il recupero delle somme versate tramite credito d’imposta

immagine di una televisione

Pronto il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta previsto dal Dl “Sostegni” a favore delle strutture ricettive, di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, esonerate dal versamento del canone Tv per l’anno 2021. L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 6 del 25 gennaio 2022, istituisce il codice tributo “6958” per consentire a coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale entro e non oltre il 22 marzo 2021 (prima cioè dell’entrata in vigore della norma) di recuperare la somma in compensazione, tramite modello F24.

Il neo codice trova il suo riferimento normativo in una disposizione del decreto “Sostegni” (articolo 6, comma 5, del Dl n. 41/2021), in base alla quale “Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.”.

Per consentire la fruizione del credito d’imposta pari al 100% del canone speciale, agli esercenti che entro il citato termine hanno eseguito il versamento delle somme, è istituito il codice ad hoc, “6958” denominato “CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.

In sede di compilazione il codice è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

Il credito è utilizzabile in compensazione tramite F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), da presentare solo tramite servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione. Il modello è automaticamente scartato se il credito eccede l’importo disponibile, considerando le eventuali precedenti fruizioni degli stessi esercenti.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito di imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere rivolte alla Rai, inviando apposita comunicazione all’indirizzo Pec dell’ufficio Rai della propria regione, reperibile al link http://www.canone.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx.

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