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Normativa e prassi

Canone unico patrimoniale, nei limiti
di legge i coefficienti moltiplicatori

Le maggiorazioni decise dai comuni e città metropolitane in base al valore della strada e della piazza sono legittime, ma gli aumenti non possono superare le condizioni stabilite dalla normativa

mercato

I comuni e le città metropolitane possono applicare le tariffe di base giornaliera, frazionate per ore, per l’occupazione temporanea del suolo pubblico nelle aree di mercato, ma nei limiti stabiliti dalla norma e cioè fino a un massimo di 9 ore, in rapporto all'orario effettivo e alla superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle stesse tariffe. Il canone scende dal 30 al 40% per i mercati ricorrenti o con cadenza settimanale. È quanto ribadisce la risoluzione n. 1/2022 del dipartimento delle Finanze facendo espresso riferimento all’articolo 1, comma 843, della legge di bilancio 2020.

Il Dipartimento è stato sollecitato a fornire precisazioni sulle modalità applicative del “canone unico patrimoniale”, introdotto, a favore di comuni e città metropolitane, dall’articolo 1, comma 837, della legge n. 160/2019, con decorrenza 1° gennaio 2021, in sostituzione di una serie di altri tributi (Tosap, Cosap, Icpdpa, Cimp e canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della strada limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province). In particolare, la norma prevede l’istituzione, con proprio regolamento, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
La stessa legge definisce anche i limiti dell’autonomia di determinazione dei canoni da parte degli enti locali e stabilisce le tariffe standard applicabili in base al numero degli abitanti, facendo distinzione tra i mercati permanenti (ossia che si protraggono per l’intero anno solare) e quelli temporanei (ossia che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare). Per quanto riguarda le occupazioni permanenti, il comma 841 stabilisce le tariffe base, mentre il seguente comma 842 fissa la tariffa di base giornaliera per le occupazioni temporanee.

Tuttavia, gli enti locali, lamentano gli operatori commerciali che hanno interpellato il dipartimento, applicano a tali tariffe coefficienti moltiplicatori in base al valore economico della strada o piazza in cui si svolge l’occupazione, e per il presunto sacrificio economico imposto alla collettività. La maggiorazione rischia di far lievitare le tariffe base provocando un ulteriore aggravamento della crisi del settore già pesantemente colpito dalla pandemia.

Il Df dopo aver ricordato che il canone in esame deve essere determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata dell’occupazione, alla tipologia, alla superficie interessata e alla zona del territorio coinvolta, precisa che per quanto concerne i mercati temporanei (comma 842), la tariffa base giornaliera, diversamente dalle occupazioni permanenti (comma 841), può essere variata solo entro i limiti espressamente stabiliti dal comma 843. La disposizione richiamata prevede che i comuni e le città metropolitane applicano le tariffe per i mercati temporanei, frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono essere previste riduzioni, fino all’azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle tariffe standard. Inoltre, per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40% sul canone complessivamente determinato secondo i principi sopra descritti.

In conclusione, il Df ritiene che la piena autonomia regolamentare dell’ente locale in materia di canone unico deve essere esercitata nel rispetto della disciplina di riferimento sopra richiamata, per cui l’individuazione di “coefficienti moltiplicatori” per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dal menzionato comma 843.

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