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Normativa e prassi

I canoni anticipati nel 2019
danno diritto al bonus affitti

Se le somme concordate sono state versate per intero alla stipula del contratto, occorre individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva pattuita

azienda

In caso di contratto di affitto d’azienda stipulato nel mese di dicembre 2019, con contestuale corresponsione dell’intero canone di locazione, comprensivo anche delle rate relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020, è possibile fruire del tax credit affitti previsto dal “decreto Rilancio”, confrontando, per quanto riguarda il requisito della riduzione del fatturato, l’ammontare di ciascuno dei mesi agevolabili con il fatturato riferibile ai medesimi periodi dell’anno precedente, anche se l’azienda, all’epoca, era posseduta dal soggetto dante causa.
 
È la soluzione fornita dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 440/E del 5 ottobre 2020 a un contribuente che, essendo titolare di un’attività a carattere stagionale svolta a seguito di contratto di affitto d’azienda sottoscritto a dicembre 2019, per il quale ha pagato totalmente il canone pattuito in maniera anticipata all'atto della stipula, chiede se ha diritto al “bonus affitti”.
Si tratta dell’agevolazione prevista dall’articolo 28, Dl 34/2020, consistente nel riconoscimento di un credito d’imposta: del 60% per i canoni di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; del 30% per i canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il bonus è commisurato all’importo versato nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Agli esercenti attività economica, il credito spetta qualora abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Nel caso rappresentato, il pagamento dei canoni per i mesi agevolabili è avvenuto, in maniera anticipata, nel 2019; pertanto, in base al tenore letterale della norma (...importo versato nel periodo d’imposta 2020...”), non sembrerebbe possibile fruire dell’aiuto fiscale. Tuttavia, l’interpellante ritiene di poterne beneficiare, alla luce della precisazione contenuta nella circolare 14/2020: “Nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti qui in esame sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto”.
 
L’Agenzia concorda con la soluzione interpretativa prospettata: il contribuente può fruire del “bonus affitti”, calcolando l’importo di ciascuna delle rate relative ai mesi agevolabili secondo le modalità indicate nel documento di prassi citato.
Nel caso specifico, puntualizza la risposta, poiché il possesso dell’azienda affittata è stato trasferito a dicembre 2019, l’avente causa deve effettuare il calcolo del requisito della riduzione del fatturato confrontando l’ammontare di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del beneficio con l’ammontare del fatturato riferibile agli stessi mesi dell’anno precedente, sebbene in quei periodi il possesso dell’azienda fosse in capo al dante causa.

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