Prima di procedere all’esame del contenuto del decreto, è opportuno descrivere sinteticamente le novità normative.
Disposizioni per il contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali
Come anticipato, la legge di bilancio 2018 ha previsto una serie di misure di contrasto all’evasione Iva collegata all’introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti (articolo 1, commi da 937 a 944, legge 205/2017).
Immissione in consumo e obbligo di versamento
(comma 937)
Innanzitutto, è stato stabilito che per la benzina o il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato (ex articoli 23 e 8, Dlgs 504/1995), l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito del destinatario registrato è subordinata al versamento dell’Iva mediante F24, senza possibilità di compensazione (con l’obbligo, peraltro, di indicare i riferimenti del versamento nel documento di accompagnamento).
Il pagamento deve essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei depositi procede a immettere in consumo o a estrarre i carburanti.
La base imponibile (che include l’ammontare dell’accisa) è data dal corrispettivo o valore relativo all’operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è in ogni caso aumentata, se non è già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni abbiano formato oggetto durante la giacenza e fino al momento dell’estrazione.
Non concorre alla formazione della base imponibile l’eventuale importo sul quale è stata versata l’Iva in dogana all’atto dell’importazione.
Consegna della ricevuta di versamento e responsabilità solidale del gestore
(comma 938)
La ricevuta di versamento deve essere consegnata in originale al gestore del deposito per poter operare l’immissione in consumo o l’estrazione dei prodotti. In assenza della ricevuta, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell’Iva non versata.
Ipotesi in cui non si applica l’Iva
(comma 939)
Non sono assoggettate a Iva le cessioni di carburanti effettuate durante la loro giacenza nel deposito fiscale.
Deposito fiscale utilizzato come deposito Iva
(comma 940)
Le regole appena descritte, peraltro, si applicano (per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario) anche quando il deposito fiscale è utilizzato come deposito Iva.
A questa regola, fa eccezione il caso in cui l’immissione in consumo dal deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto di riconosciuta affidabilità o che presti idonea garanzia.
Casi in cui le nuove regole non si applicano
(comma 941)
Le nuove regole, inoltre, non si applicano:
- ai prodotti di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti
- ai prodotti immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore a 400 metri cubi (articolo 23, comma 3, Dlgs 504/1995) che sia di riconosciuta affidabilità o presti idonea garanzia.
Il decreto firmato l’altro ieri, quindi, sulla base di quanto previsto dal comma 942, definisce le modalità attuative della nuova disciplina.
Campo di applicazione
Innanzitutto, il viene precisato che le regole introdotte dalla legge di bilancio si applicano alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione (articolo 2).
Criteri di affidabilità e prestazione di idonea garanzia
Gli articoli 3 e 4 del decreto, invece, definiscono le ipotesi in cui si considerano integrati i criteri di affidabilità che la nuova disciplina richiede in capo a determinati soggetti coinvolti nelle operazioni di immissione in consumo dei carburanti e le modalità in cui gli stessi soggetti sono tenuti a presentare idonea garanzia. Ci si riferisce, in particolare, alle previsioni dei ricordati commi 940 e 941.
Come si è già detto, ai sensi del comma 940 la nuova disciplina si applica, in linea generale, anche quando il deposito fiscale è utilizzato come deposito Iva, fatto salvo il caso in cui l’immissione in consumo dal deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto di riconosciuta affidabilità o che presti idonea garanzia.
Il successivo comma 941, invece, stabilisce le ipotesi in cui le nuove disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei prodotti immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore a 400 metri cubi, che sia di riconosciuta affidabilità oppure sia in grado di prestare idonea garanzia.
Ebbene, secondo l’articolo 3, i criteri di affidabilità richiesti dalla norma si considerano integrati qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
- si tratta di un soggetto “certificato” ai sensi della normativa europea (articoli 38 e seguenti, regolamento (Ue) n. 952/2013)
- il soggetto è esonerato dall’obbligo di prestare cauzione in basa alla legislazione doganale (articolo 90, Dpr 43/1973) oppure in base alla normativa in materia di accise (articolo 5, comma 3, Dlgs 504/1995).
- cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale
- ovvero di fideiussione bancaria o rilasciata da un’impresa commerciale ritenuta solvibile dall’Amministrazione finanziaria
- ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione.
Pei i gruppi di società, con patrimonio superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione della capogruppo o della controllante dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da versare all’Amministrazione finanziaria.
In ogni caso, la garanzia deve essere prestata al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate per una durata di 12 mesi dall’immissione in consumo dal deposito fiscale per un importo pari a quello dell’Iva dovuta.
Copia della garanzia deve essere consegnata al gestore del deposito fiscale.
Modalità di comunicazione dei dati relativi al versamento
Infine, l’articolo 5 del decreto indica con quali modalità devono essere comunicati al gestore del deposito i dati relativi al versamento dell’Iva, secondo quanto previsto dal comma 937.
A tal proposito, sul modello F24 che il soggetto depositante utilizza per il pagamento dell’Iva devono essere indicati anche il codice fiscale e il codice accisa del gestore del deposito fiscale o del destinatario registrato.
Per poter legittimamente effettuare l’immissione in consumo o l’estrazione dei prodotti, il depositante deve consegnare al gestore o al destinatario registrato la ricevuta del versamento in originale.
A loro volta, gestore del deposito fiscale e destinatario registrato sono tenuti a verificare, all’interno del proprio cassetto fiscale, la presenza del modello di pagamento.