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Normativa e prassi

Carta regalo per le spese dei clienti,
è un buono corrispettivo multiuso

Di conseguenza, l’operazione è rilevante ai fini Iva non quando viene emessa, ma quando viene utilizzata dal possessore per l'acquisto dei beni presso i diversi punti vendita

immagine generica illustrativa

Con la risposta n. 147 del 3 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti a una società che chiede conferma della qualificazione della carta regalo, emessa ai clienti per l’acquisto di prodotti in diversi punti vendita stabiliti in Italia e in tutti i siti di vendita online, come buono corrispettivo multiuso. Da tale “inquadramento” deriva che l’operazione è rilevante ai fini Iva non quando la carta regalo viene emessa, ma quando la stessa è utilizzata dal cliente.

Un Gruppo, attivo nel settore della produzione e distribuzione di capi di abbigliamento e accessori, presente in Italia con diverse società italiane, oltre a quella istante, ciascuna indirettamente controllata dal gruppo e titolare di una propria rete di punti vendita, anche a distanza, intende avviare in Italia un programma di emissione di un'unica “carta regalo” che consenta ai clienti di acquistare capi di abbigliamento di moda, accessori, casalinghi dei diversi marchi commercializzati da tutte le società italiane del gruppo.
La carta regalo viene emessa dalla società istante a fronte del pagamento di un corrispettivo (valore facciale) ed è utilizzabile per acquisti presso tutti i punti vendita di tutte le società italiane del gruppo e in tutti i siti di vendita online delle stesse società, a condizione che la consegna dei beni avvenga esclusivamente all'interno del territorio dello Stato.
I prodotti acquistabili con la carta regalo, informa l’istante, sono soggetti ad aliquota Iva ordinaria, anche se nel corso del periodo di validità della carta – 36 mesi - è possibile che sia avviata la commercializzazione di prodotti ad aliquota agevolata quali prodotti di editoria.

L’Agenzia per poter rispondere al quesito procede a valutare se i buoni emessi dall'istante, nominati carta regalo, presentino le caratteristiche per essere giuridicamente definiti come buoni-corrispettivo, per i quali, dalla lettura dell’articolo 6-bis del Dpr n. 633/1972, “… si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”. Dalla lettura della bozza delle condizioni contrattuali che disciplinano l'utilizzo della carta regalo si evince che questa ha le caratteristiche di un buono-corrispettivo, nel rispetto della norma richiamata, la cui esibizione da parte del possessore presso i punti vendita stabiliti nel territorio dello Stato dà diritto all'acquisto del prodotto scelto dal cliente (possessore del buono), nei limiti e fino a concorrenza del saldo positivo della carta.

Riguardo la natura monouso o multiuso della carta regalo, come si desume dalle condizioni di utilizzo e dalla stessa istanza di interpello, al momento della sua emissione non è individuata né la tipologia di bene acquistabile (capi di abbigliamento, accessori, casalinghi), né la quantità, né l'aliquota prevista. Alla luce di tali circostanze, l’Agenzia ritiene che, non essendo soddisfatti tutti i requisiti richiesti dall'articolo 6-ter del decreto Iva e specificati dalla relazione illustrativa al Dlgs n. 141/2018 [“al momento dell'emissione, devono essere noti tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione)”], la carta regalo rientra tra i buoni multiuso.
Il riferimento, quindi, è l’articolo 6-quater del decreto Iva e, in particolare, il combinato disposto dei commi 2 e 3 "ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione" e "la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi".

In sostanza, dalla qualificazione del buono come multiuso discende che l'operazione diventa rilevante, e la relativa Iva esigibile, non quando la carta regalo viene emessa, ma quando la stessa viene utilizzata dal possessore per l'acquisto dei beni, presso i diversi punti vendita delle società.

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