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Normativa e prassi

Case di riposo, solo l'aiuto agli anziani merita l'Iva ridotta

Aliquota ordinaria per le attività di governo della struttura e i servizi resi direttamente alla stessa

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Le prestazioni socio sanitarie rese direttamente a beneficio di anziani e inabili adulti in comunità sono assoggettate all'aliquota Iva ridotta del 4 per cento. Vanno, invece, esclusi dall'ambito applicativo della disposizione di favore le attività di governo della struttura (pulizia e igiene della stessa, trasporto della biancheria eccetera) e le generiche prestazioni di servizi rese direttamente alla stessa (fornitura pasti, pulizia locali e rigoverno delle stoviglie). E' quanto precisato dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 275/E del 2 ottobre.

Il documento di prassi è stata emanato in risposta al quesito formulato da una società cooperativa facente parte di un'associazione temporanea di imprese aggiudicataria di una gara di appalto, indetta da un Comune, avente a oggetto la gestione dei "servizi di assistenza di base; di fornitura pasti; di pulizia locali e rigoverno stoviglie" nell'ambito di una struttura comunale adibita a casa di riposo e Rsa.
La cooperativa istante, che svolge gli anzidetti servizi a fronte di corrispettivi distintamente quantificati e fatturati, chiedeva se tutte le attività rese dalla stessa all'interno della struttura potessero essere assoggettate a Iva con aliquota ridotta del 4%, ai sensi del n. 41-bis) della Tabella A, parte seconda, del Dpr n. 633/1972.

La risposta al quesito ha avuto come punto di partenza l'esame delle tipologie di servizio affidate alla cooperativa, individuate, in modo dettagliato, dal capitolato d'appalto. In particolare, sotto la comune rubrica dei "servizi socio assistenziali", venivano ricondotte le seguenti prestazioni:

 

  1. attività di governo della struttura (riordino del letto e della stanza, pulizia e igiene della struttura, ricambio della biancheria, trasporto della biancheria sporca, chiusura e apertura degli accessi della struttura)
  2. sostegno nelle attività della persona in se stessa (salire e scendere dal letto, igiene personale, bagno, vestizione, svestizione e cura dell'aspetto estetico dell'anziano, nutrizione e ausilio nell'assunzione pasti ecc.)
  3. aiuto per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere (aiuto per una corretta deambulazione, aiuto nel movimento di arti invalidi, accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo ecc.)
  4. interventi igienico-sanitari di semplice effettuazione (controllo nella assunzione dei farmaci ed effettuazione o cambio di piccole medicazioni su prestazione medica, piccolo pronto soccorso ecc.)
  5. socializzazione dell'anziano (partecipazione agli interventi di animazione all'interno della struttura, rapporti con le strutture ricreative, culturali e associative del territorio, impegno nel facilitare la relazione con il nucleo familiare, il gruppo amicale e il volontariato singolo e associato ecc.).

L'agenzia delle Entrate ha chiarito che le attività individuate al punto 1. costituiscono prestazioni dirette al governo della struttura, pertanto non riconducibili "tra le prestazioni socio sanitarie effettuate direttamente a favore degli anziani e inabili adulti", assoggettate all'aliquota del 4 per cento.
La norma di favore è invece applicabile alle altre attività (sempre annoverate dalle disposizioni del capitolato di appalto sotto la denominazione "servizi socio-assistenziali", quali sostegno nelle attività della persona in se stessa, aiuto per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere ecc.).

L'Amministrazione ha infine precisato che la fornitura pasti, la pulizia locali e il rigoverno stoviglie costituiscono generiche prestazioni di servizi rese direttamente alla struttura assistenziale e, quindi, non beneficiano dell'aliquota ridotta.

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