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Normativa e prassi

La catalogazione dei libri non evita l'Iva

Il regime agevolativo previsto per la gestione delle biblioteche non trova applicazione in caso di singoli interventi affidati a terzi

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Il servizio di catalogazione libri, eseguito da una società cooperativa per conto del Comune, rappresenta un'autonoma prestazione di servizio e, quindi, il corrispettivo ricevuto per il lavoro svolto sconta l'Iva ordinaria. Con la risoluzione n. 148/E del 10 aprile, l'agenzia delle Entrate valuta non estendibile ai singoli interventi gestionali, effettuati da terzi, la disciplina agevolativa prevista dall'articolo 10, n. 22), del Dpr 633/1972, che rende esenti dall'Iva le "le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili".

Questa, in sintesi, la risposta dell'Agenzia all'interpello presentato da una cooperativa, che deve provvedere alla catalogazione di un numero consistente di volumi appartenenti alla biblioteca comunale.
L'interpretazione non coincide con quella prospettata dall'istante, che ritiene la propria prestazione, sebbene parziale rispetto alla gestione globale di una struttura bibliotecaria aperta al pubblico, annoverabile tra le attività culturali rese con finalità di studio e ricerca e, quindi, esente Iva.

I tecnici del Fisco non contestano la natura del servizio reso, che rientra sicuramente tra quelli configurabili come tipici delle biblioteche, né obiettano sull'esecutore dell'opera, che è soggetto diverso dal gestore della struttura, ma sulla circostanza che all'affidatario venga assegnata una singola attività e non la gestione complessiva della struttura, requisito indispensabile per godere del beneficio fiscale in questione.

A sostegno di questa tesi, nella risoluzione vengono riportati due precedenti documenti di prassi emessi dalla stessa Agenzia sull'argomento: le risoluzioni 135/2006 e 131/2007.
La prima afferma, in primo luogo, che l'articolo 10, n. 22), del Dpr 633/1972 è applicabile anche nell'eventualità che le "prestazioni proprie" vengano commissionate a soggetti terzi, e chiarisce poi che, per "prestazioni proprie", si intendono "la raccolta, la catalogazione, la conservazione, l'archiviazione e la consultazione, anche su supporto informatico, di libro o di altro materiale utile per finalità di studio e ricerca".
Ma più rilevante, per l'interpello in argomento, è la risoluzione 131/2007, con la quale viene specificato che i servizi di biblioteca affidati a terzi, non scontano l'Iva soltanto se svolti nel loro complesso, perché è nella loro globalità che diventano "funzionali all'erogazione di servizi di natura culturale e sociale" e danno diritto all'agevolazione.
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