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Normativa e prassi

Catering sui treni extra Ue:
esonerati dai corrispettivi giornalieri

In caso di opzione per l’invio telematico, invece, non possono documentare l’importo aggregato di quanto percepito su base giornaliera nei diversi treni su cui operano

registratore

Una società che effettua servizi di ristorazione a bordo dei treni durante i trasporti internazionali che coinvolgono Paesi extra Ue è esonerata dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le operazioni effettuate durante i viaggi sia all’andata che al ritorno, a prescindere dal diverso trattamento Iva da applicare alle prestazioni eseguite. Fermo restando che è tenuta a certificare le vendite mediante emissione di scontrini/ricevute fiscali, tramite i vecchi registratori di cassa, e annotarle nel relativo registro dei corrispettivi.
Nel caso in cui opti per l’invio telematico, la stessa società dovrà dotare di RT idonei alla trasmissione tutti i treni in cui esegue le prestazioni e sarà tenuta a emettere il documento commerciale al termine di ogni operazione.
Sono, in sintesi, i chiarimenti contenuti nella risposta n. 799 del 3 dicembre 2021 dell’Agenzia delle entrate.

La società di catering e ristorazione istante chiede, dunque, in primo luogo la conferma che può beneficiare dell’esonero della memorizzazione per le prestazioni effettuate durante i viaggi extra Ue, sia all’andata che al ritorno. In secondo luogo chiede se, in caso di opzione per la memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi tramite la procedura denominata "documento commerciale online", può indicare in un unico documento cumulativo, l'importo aggregato dei corrispettivi percepiti su base giornaliera nei diversi treni in cui esegue la prestazione, da emettere entro dodici giorni dall’effettuazione dell'operazione.
Relativamente al primo quesito l’Agenzia ricorda la disposizione normativa di esonero, in base alla quale “In fase di  prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5agosto 2015, n.127, non si applica: d) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale per dall’Italia e per l’Italia che coinvolgano un paese extra UE rispettivamente come paese di arrivo o di partenza” (articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto Mef del 10 maggio 2019). Dall’evidenza di tale misura l’Agenzia ritiene che l’istante sia esonerata dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, essendo tale beneficio previsto per tutte le operazioni, incluse quelle effettuate sul treno durante un trasporto internazionale.
Riguardo, invece, il secondo quesito l’Agenzia ricorda in via preliminare la possibilità, come indicato nell’articolo 1, comma 3, del citato decreto Mef  2019, per gli esercenti che effettuano operazioni di trasporto a bordo di navi treni o aerei, di optare per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Ripercorre, poi, la normativa sulla trasmissione telematica dei corrispettivi, a partire dall’obbligo per gli esercenti di dotarsi di un registratore telematico (RT) con connessione internet, o di adattare il vecchio registratore o, infine,  di utilizzare la procedura web "documento commerciale online", presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" del sito.
Ricorda, inoltre, che l’RT solo al momento della chiusura della cassa predispone il file con i dati per trasmetterlo all’Agenzia e che quindi “chi usa un Registratore Telematico deve preoccuparsi solo di avere una connessione internet attiva, almeno al momento di chiusura della cassa” . Pertanto nella fase di memorizzazione e generazione dei documenti è anche possibile utilizzare un RT senza internet, connettendo l’apparecchio solo a chiusura cassa, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante che lamentava la difficoltà di avere su un treno una rete pienamente funzionante.
L’Agenzia ricorda infine che i 12 giorni di tempo per trasmettere i dati sono una mera procedura “d’emergenza” da seguire solo in caso di problemi di rete al momento della chiusura di cassa.
Alla luce del quadro delineato l’Agenzia non ritiene condivisibile la soluzione prospettata dall'istante che vuole optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi senza, tuttavia, emettere alcun documento commerciale al momento della prestazione. Né può essere accettata la proposta di un unico documento commerciale cumulativo di tutte le operazioni effettuate sui diversi treni, da trasmettere entro dodici giorni dall'operazione.
L’istante in definitiva, nel caso in cui intenda avvalersi dell’opzione, dovrà dotarsi di RT idonei alla trasmissione su tutti i treni in cui esegue le prestazioni di ristorazione e dovrà emettere il documento commerciale al termine di ciascuna operazione.
 

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