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Normativa e prassi

C'è l'Iva se il programma non è "propriamente" di ricerca

Le operazioni connesse ai progetti di cooperazione allo sviluppo e transnazionale concordati tra Comune e Commissione europea non beneficiano del regime di non imponibilità

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Niente regime di non imponibilità Iva per le intese finalizzate a realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo e alla cooperazione transnazionale concordati con la Commissione europea, se non rientrano nei parametri del VII programma quadro, attraverso il quale l'Unione promuove la ricerca e lo sviluppo scientifico. Così risponde l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 198/E del 16 maggio, a un Comune che ritiene di poter beneficiare dell'esenzione Iva prevista dall'articolo 72, comma terzo, numero 3, del Dpr 633/1972, per una convenzione sottoscritta con la Comunità europea, assimilabile, secondo l'istante, ai "contratti di studio e ricerca".

L'interpellante, in effetti, ha firmato come ente capofila e come singolo partner, alcuni accordi con l'Organismo europeo per l'attuazione di programmi di cooperazione allo sviluppo, coordinati dall'ufficio EuropeAid della Commissione, e uno di cooperazione transnazionale finanziato dai fondi strutturali. Gli accordi prevedono, tra l'altro, la predisposizione di piani di sviluppo innovativi e sperimentali, sostenibili da un punto di vista ambientale, riguardanti il settore del trasporto pubblico e la divulgazione dei conseguenti risultati raggiunti.
Il Comune precisa che, considerando i vincoli contrattuali previsti dal tipo convenzione stipulata, i finanziamenti concessi non devono essere valutati come contributi a fondo perduto, ma come veri e propri corrispettivi pagati per prestazioni di servizi richieste dall'Unione ai partner, per l'attuazione dei progetti.

L'istante, a sostegno della sua tesi, cita la risoluzione 50/2006, con la quale l'Agenzia ha affermato che le agevolazioni previste dall'articolo 72 per i "contratti di ricerca in senso lato" sono estendibili anche agli "accordi di promozione e ricerca". La ratio della norma è quella di promuovere la ricerca e di non aggravare dell'Iva i beneficiari dei fondi stanziati dall'Ue. È per questo che il regime è ritenuto applicabile anche nel caso in cui il rapporto coinvolga un ente pubblico non commerciale e la tipologia contrattuale non ricalchi fedelmente alcun schema giuridico previsto dal Codice civile, circostanza frequente nei contratti stipulati con gli Organismi comunitari.

Con la risoluzione 198/2008, l'Agenzia conferma che il regime dell'articolo 72 è valido "per l'acquisto di beni e servizi necessari per l'esecuzione dei programmi di ricerca, anche nel caso in cui siano stipulati con l'Unione Europea accordi di promozione della ricerca, che pur avendo natura tendenzialmente collaborativa, sono inquadrabili nella categoria dei contratti di ricerca, intesa in tal senso".
Questa affermazione potrebbe far pensare a una conclusione in armonia con la soluzione prospettata dal Comune; in realtà, i tecnici del fisco contestano l'applicabilità dell'esenzione al caso prospettato, in quanto non ritengono i contratti stipulati riferibili a uno dei programmi specifici a favore della ricerca, finanziati dalla Ce nell'ambito del VII programma quadro, per il periodo 2007/2013, requisito considerato indispensabile per la non imponibilità ai fini Iva.

Gli obiettivi fissati dal programma sono stati suddivisi in cinque principali piani d'azione: cooperazione, idee, persone, capacità e ricerca nucleare. Gli accordi firmati dal Comune, secondo la documentazione fornita, potrebbero rientrare nella "cooperazione" e nelle "capacità"; secondo l'Agenzia, però, non possono essere considerati tra questi perché non "propriamente di ricerca", in quanto non sottoscritti, come di prassi accade per progetti con queste finalità, da università ed enti di ricerca. Essi, piuttosto, rientrano tra quelli previsti dai piani di cooperazione EuropeAid e di cooperazione transnazionale, rimanendo pertanto esclusi dai benefici previsti dall'articolo 72 del decreto Iva.
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