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Normativa e prassi

Cedolare secca su negozi e botteghe
anche se il conduttore è un’impresa

Possono accedere al regime dell’imposta sostitutiva le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con persone fisiche (o società) che svolgono attività commerciale

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Nell’ambito applicativo della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili di categoria catastale C/1 (novità introdotta dalla legge di bilancio 2019) rientrano anche i contratti conclusi con conduttori (persone fisiche e società) che svolgono attività commerciale.
È questo, in sintesi, quanto precisato nella risoluzione 50/2019, con la quale l’Agenzia delle entrate, sollecitata dalle richieste di alcuni uffici territoriali, fornisce chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della norma dell’ultima legge di bilancio che ha esteso il regime agevolativo alla locazione di negozi e botteghe.
Il dubbio, in particolare, riguarda la possibilità o meno di avvalersi della cedolare secca nel caso di locazione di un immobile C/1 a un conduttore che agisce nell’esercizio di attività d’impresa.
 
La legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 59, legge 145/2018) ha ammesso al regime della cedolare secca, con aliquota del 21%, anche le unità immobiliari di categoria catastale C/1 (vale a dire botteghe e negozi destinati ad attività commerciale di vendita o rivendita di prodotti) e relative pertinenze (se locate congiuntamente all’immobile). Inoltre, per usufruire del regime agevolato, l’unità immobiliare, oggetto della locazione, deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadrati.
Peraltro, l’applicazione della cedolare secca ai locali commerciali è possibile per i contratti stipulati nel 2019, fatta eccezione per il caso in cui alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra gli stessi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
 
La cedolare secca (articolo 3, Dlgs 23/2011), in precedenza, era riservata esclusivamente agli immobili abitativi (categorie catastali da A/1 ad A/11, esclusa la A/10, e relative pertinenze), locati con finalità abitative – e non anche per uso ufficio o promiscuo – non nell’ambito di un’attività d’impresa o di arti e professioni a conduttori che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo (come chiarito dalla circolare 26/2011).
 
Con il lasciapassare normativo concesso ai locali commerciali, tale ultima condizione viene meno perché, nel caso di locazione di immobili rientranti nella categoria C/1, si deve considerare che questi non possono che essere destinati ad attività commerciale.
In conclusione, quindi, la risoluzione precisa che possono accedere alla cedolare secca anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche sia società, che svolgono attività commerciale.
Resta fermo, invece, per quanto riguarda la figura del locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, che lo stesso sia una persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni.

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