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Normativa e prassi

Certificazione unica onnicomprensiva
al comandato con tre datori di lavoro

Deve essere rilasciata dall’amministrazione che eroga il trattamento fondamentale al dipendente e deve comprendere anche tutti i compensi accessori corrisposti dagli altri sostituti

conguaglio CU

Il dipendente in posizione di comando presso un’altra pubblica amministrazione deve ricevere dalla propria amministrazione di provenienza la Certificazione unica che comprende sia il trattamento fondamentale, corrisposto dall’ente di appartenenza, che il salario accessorio erogato dall’amministrazione presso cui è in servizio. Nel caso, infatti, di più sostituti d’imposta pubblici le operazioni di conguaglio sono obbligatorie e gli uffici secondari devono comunicare all’ufficio principale entro la fine dell’anno, e comunque non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo di eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro, nonché le ritenute effettuate.
Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 428 del 25 ottobre 2019.

La richiesta di chiarimenti arriva da un Consiglio nazionale che ha assegnato in comando un dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il dipartimento di una pubblica amministrazione.
Come previsto dall’articolo 70, comma 12 del Dlgs n. 165/2001 e dall’articolo 51 del vigente Ccnl del personale del Comparto funzioni centrali, l’istante corrisponde il trattamento fondamentale al dipendente mentre il salario accessorio viene erogato per alcune componenti da un dipartimento e per altre da un secondo dipartimento della Pa.
Esiste, quindi, un unico rapporto di lavoro con tre datori di lavoro: l’istante che eroga il trattamento fondamentale, ed è il sostituto d’imposta principale, e i due dipartimenti, sostituti d’imposta secondari, che erogano il trattamento accessorio ciascuno per le proprie competenze.
Uno dei due dipartimenti ha comunicato che, in qualità di sostituto d’imposta secondario, provvederà a rilasciare all’interessato una Certificazione unica in cui sono riportati i redditi fiscali e previdenziali percepiti riguardanti le competenze accessorie.
L’ente istante, in qualità di sostituto d’imposta principale e in presenza di due sostituti secondari, vuole sapere se deve rilasciare al dipendente in comando una Certificazione unica riepilogativa dei dati comunicati dai due dipartimenti.

I tecnici delle Entrate ricordano che l’articolo 29, comma 2 del Dpr n. 600/1973 prevede che gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio il conguaglio previsto dall’articolo 23, comma 3 del medesimo Dpr, il quale in relazione alla “Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente” stabilisce che i sostituti d’imposta “devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) [redditi di lavoro dipendente] e b) [mensilità aggiuntive e compensi della stessa natura] del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi”.
Inoltre il comma 4 prevede che “Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti”. Ne consegue che l’ultimo sostituto d’imposta che ha erogato redditi di lavoro dipendente, a richiesta del lavoratore, in sede di conguaglio può tener conto anche dei redditi di analoga natura erogati da più datori di lavoro.

Nel caso in esame, ai fini delle operazioni di conguaglio, i due dipartimenti che corrispondono i trattamenti accessori, anche in considerazione di quanto previsto dalla istruzioni per la compilazione del modello di Certificazione unica, devono comunicare all’istante, che invece corrisponde il trattamento fondamentale, entro la fine dell’anno, e comunque entro e non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo di eventuali contributi previdenziali e assistenziali, nonché le ritenute effettuate.

I sostituti secondari pur non dovendo rilasciare una Cu al percipiente, dovranno inviare una Cu ordinaria all'Agenzia delle entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate, barrando il punto 613, con il quale si certifica che le informazioni sono state inviate al sostituto principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Il sostituto principale che deve rilasciare la Cu al lavoratore comandato emetterà una certificazione comprensiva di tutti i compensi corrisposti, evidenziando nella sezione "Dati relativi ai conguagli", le somme e i valori corrisposti da ciascun sostituto d'imposta secondario.
Il codice 8 al punto 537 indicherà che il conguaglio è stato effettuato.

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