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Normativa e prassi

Cessione bonus energetico:
il legame familiare non basta

Il trasferimento del credito è consentito, in generale, anche quando i lavori riguardano singole unità immobiliari, ma soltanto in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2018

Il credito corrispondente alla detrazione Irpef spettante per le spese sostenute in relazione a interventi di riqualificazione energetica non può essere ceduto da padre a figlio. Lo stretto legame di parentela, infatti, non è in grado di soddisfare il requisito secondo il quale la cessione “ad altri soggetti privati” può realizzarsi soltanto quando gli stessi siano collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. È il chiarimento principale fornito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 56/2018, a un contribuente, “aspirante” beneficiario del credito in questione, la cui norma di riferimento è l’articolo 14 Del Dl 63/2013.
 
In particolare, riguardo alla cessione della detrazione, l’interpellante voleva sapere, tra l’altro:
  • se è possibile anche in caso di interventi effettuati sulle singole unità immobiliari private
  • come e quando va comunicata all’Agenzia
  • con quale forma deve avvenire
  • a quale atto si deve assimilare (concessione, donazione)
  • se può realizzarsi tra parenti in linea retta non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione
  • se, nell’ipotesi di donazione tra padre e figlio della nuda proprietà degli immobili riqualificati, sia possibile tra usufruttuario e nudo proprietario.
L’Amministrazione, dopo una puntuale ricognizione delle norme, risponde che:
  • sì, la cessione del credito è consentita anche quando i lavori riguardano singole unità immobiliari (articolo 1, comma 3, lettera a), n. 9), legge 205/2017), ma soltanto per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018
  • la cessione del 2017 andava comunicata entro il 9 marzo 2018, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, ma, in ogni caso, non avrebbe potuto riguardare le spese per interventi su singole unità immobiliari (per queste ultime, come detto, la cessione del credito è stata introdotta dal 2018)
  • circa le modalità da osservare per il perfezionamento della cessione, la normativa non detta specifiche prescrizioni né riguardo al modo in cui formalizzare l’accordo né in merito alle regole da seguire per il suo perfezionamento
  • la cessione del credito non può avvenire tra parenti solo sulla base del legame familiare, poiché, in sintonia con un parere della Ragioneria generale dello Stato che ha messo in allarme sui possibili effetti negativi sulla finanza pubblica che deriverebbero dalla cedibilità illimitata dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni, per soggetti privati cessionari devono intendersi quelli diversi dai fornitori, ma comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (circolare 11/2018). E questo anche nell’ipotesi, prospettata dall’istante, di donazione tra padre e figlio della nuda proprietà degli immobili riqualificati. 
Tuttavia, in merito all’ultimo chiarimento, l’Agenzia ricorda che, nell’ipotesi di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di riqualificazione energetica, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti. Pertanto, in caso di donazione, il beneficiario potrà comunque fruire della detrazione delle spese per gli interventi energetici sull’immobile, per la quota non utilizzata dal donante.
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