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Normativa e prassi

Cessione di crediti anti-Covid:
l’ente compensa con F24 ordinario

Le somme da recuperare e i debiti da pagare, vanno esposti fino a che il saldo del modello risulti pari a zero. Il versamento del dovuto residuo si effettua invece attraverso il modello EP

F24

L’ente pubblico, che ha concesso in locazione propri immobili di categoria catastale C1, può compensare i crediti d’imposta previsti dai decreti legge “Cura Italia” (ex articolo 65, Dl n. 18/2020)  e “Rilancio” (articolo 28, Dl n. 34/2020) sulla locazione, concessione e leasing di immobili a uso non abitativo, cedutigli dai conduttori dei locali (articolo 122, Dl n. 34/2020), utilizzando il modello F24 ordinario. In tal caso, a “saldo zero”.
 
Questo il succo della risposta n. 420 del 30 settembre 2020, con la quale l’Agenzia delle entrate, nel chiarire i dubbi dell’istante, non proprio sicuro di poter utilizzare il modello di pagamento ordinario, in quanto ente pubblico, ma certo di non potersi servire dell’F24 EP per mancanza dell’apposito codice tributo, osserva che il modello specifico per gli enti pubblici non consente la compensazione di tale tipo di crediti
L’attuale F24 EP, infatti, è al momento utilizzato solo per eseguire il pagamento delle ritenute alla fonte, dell'Irap, dei tributi erariali e comunali, dei contributi previdenziali e dei premi Inail da parte degli: enti pubblici e consente il recupero in "compensazione delle somme rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale, nonché delle eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive”.
 
I crediti in argomento, concessi agli esercenti attività d’impresa, arte o professione per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, e cedibili a norma dell’articolo 122 del decreto “Rilancio”, sono stati istituiti per essere utilizzati per lo più da privati. Pertanto, possono essere compensati dai cessionari – e quindi dall’istante – solo mediante il modello F24 “ordinario”, soggetto a specifiche procedure di controllo preventivo, e non con l’F24 EP.
 
Tanto premesso, l’Agenzia ripesca la circolare n. 20/2001, nella quale ha chiarito che "In tutti i casi in cui le disposizioni di legge consentono la compensazione, gli … Enti possono continuare ad utilizzare il mod. F24, ma esclusivamente per effettuare la compensazione tra i crediti vantati e le ritenute da versare. L'utilizzo del mod. F24 è, dunque, limitato ai soli importi da compensare. Se a seguito della compensazione restano ancora ritenute da versare, queste, …, vanno versate in Tesoreria".
Questo per dire che, in particolare, l'istante deve esporre nel modello F24 ordinario i crediti da compensare e i debiti da pagare fino a concorrenza dell'importo dei crediti, affinché il saldo del modello di pagamento risulti pari a zero. Il pagamento dei debiti che residuano devono essere effettuati tramite modello F24 EP.
Infine, ricorda che il modello F24 "a saldo zero" va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.

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