Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Cessione crediti tributari futuri:
quali sono le regole da rispettare

Il trasferimento è efficace ai fini fiscali solo in presenza della successiva indicazione in dichiarazione, della conseguente richiesta di rimborso e della notifica dell’atto

La cessione preventiva di un credito d’imposta Ires e/o Iva, valida tra le parti, acquista efficacia, anche ai fini fiscali, solo se e quando il credito viene chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale. Inoltre, l’atto di cessione, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, deve essere notificato al competente ufficio dell’Agenzia e deve contenere l’esatta individuazione dell’importo del credito ceduto.
È questa, in sintesi, la soluzione operativa prospettata dall’Agenzia delle entrate nella consulenza giuridica n. 1/2019.

 
Quesito
La tematica sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione riguarda la cessione di crediti d’imposta relativi a imprese assicurative in liquidazione coatta amministrativa.
L’istante, in primo luogo, sottolinea che solitamente al termine della procedura concorsuale residuano dei crediti fiscali (Ires e Iva), il cui ricavato, dopo la relativa monetizzazione, deve essere distribuito ai creditori. A tal fine, il commissario liquidatore stipula una scrittura privata di cessione dei crediti fiscali.
Il punto controverso evidenziato dall’istante attiene al fatto che gli uffici dell’Agenzia delle entrate richiedono anche un successivo atto pubblico in cui siano riportati i crediti ceduti risultanti nella dichiarazione finale dei redditi e/o nella dichiarazione Iva. Ciò comporta un aggravio in termini di costi di gestione. Infatti, da un lato, bisogna mantenere in vita la procedura liquidativa fino alla presentazione delle dichiarazioni fiscali e, dall’altro, solo successivamente diviene possibile procedere alla cancellazione dal registro delle imprese della società liquidata.
All’Agenzia, quindi, viene chiesto quali sono le condizioni da rispettare per il buon esito della procedura di cessione dei crediti fiscali.
 
Risposta
Prima di indicare la soluzione operativa al quesito, l’Amministrazione ricostruisce sinteticamente la disciplina normativa di riferimento.
 
Il punto di partenza è rappresentato dall’articolo 43-bis, Dpr 602/1973 che disciplina, in linea generale, la cessione dei crediti d’imposta. Dalla lettura della disposizione si evince che:
  • alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi sono applicabili le disposizioni che, nell’ambito della contabilità dello Stato, consentono la cessione dei crediti vantati nei confronti di una Pa (articoli 69 e 70, regio decreto 2440/1923)
  • il cessionario risponde in solido con il cedente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, sempre che gli siano stati notificati gli atti con i quali l’ufficio effettua il recupero
  • l’atto di cessione (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio) deve essere notificato all’ufficio dell’Agenzia delle entrate e all’Agente della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale. 
In secondo luogo, l’Agenzia ricorda che la normativa di attuazione in materia di cessione dei crediti d’imposta stabilisce che possono essere ceduti solo i crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi e che, anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri dell’Amministrazione finanziaria relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito d’imposta (articolo 1, Dm 30 settembre 1997, n. 384).
 
Analogamente, in materia di Iva è prevista la possibilità di cedere il credito risultante dalla dichiarazione annuale (articolo 5, comma 4-ter, Dl 70/1988).
 
Fatta questa ricognizione normativa, l’Agenzia sottolinea che in un suo precedente documento di prassi ha avuto modo di precisare che un atto avente a oggetto la cessione di un credito tributario “futuro” può avere rilevanza puramente civilistica tra le parti, non producendo alcun effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (risoluzione n. 279/E del 12 agosto 2002).
Peraltro, questa conclusione non deve essere interpretata nel senso che la cessione di un credito tributario futuro sia valida solo tra le parti senza produrre mai effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, prosegue l’Agenzia, la cessione va considerata valida ed efficace anche nei confronti dell’erario solo successivamente all’indicazione in dichiarazione del credito, alla conseguente richiesta di rimborso e all’espletamento delle formalità di notifica della cessione.
Sulla base di queste considerazioni, quindi, la cessione del credito tributario “futuro” acquista efficacia, anche ai fini fiscali, quando il credito viene chiesto a rimborso nelle dichiarazioni dei redditi o Iva (fatto salvo, in ogni caso, il rispetto della disciplina prevista dall’articolo 43-bis, Dpr 602/1973).
Questa conclusione si giustifica alla luce della necessità di garantire certezza e trasparenza dei rapporti tributari tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria che, prima della presentazione della dichiarazione non può sapere se il credito formatosi negli anni precedenti e nell’esercizio in corso venga o meno utilizzato in compensazione di eventuali debiti tributari e previdenziali. 

Pertanto, tirando le fila del discorso, l’Agenzia afferma che le condizioni da rispettare, affinché la procedura di cessione di crediti Ires e Iva risultanti dalla liquidazione coatta amministrativa nel caso prospettato dall’istante possa essere considerata legittima, sono le seguenti:
  • la cessione preventiva del credito d’imposta, valida tra le parti, acquista efficacia, anche ai fini fiscali, solo se il credito viene chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale
  • l’atto di cessione deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e notificato al competente ufficio dell’Agenzia
  • l’atto di cessione deve contenere l’esatta individuazione dell’importo del credito ceduto
  • qualora si riscontri una difformità tra l’importo del credito ceduto indicato nell’atto di cessione e l’importo successivamente richiesto a rimborso (e non sia possibile evincere da altri elementi dell’atto l’univoca intenzione di determinare in modo certo il credito ceduto) è necessaria un’integrazione dell’atto di cessione redatta nelle stesse forme dell’atto di cessione originario.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/cessione-crediti-tributari-futuri-quali-sono-regole-rispettare