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Normativa e prassi

Cessione d’azienda in forfetario
tutto esentasse tranne l’avviamento

Quest’ultimo non costituisce un “guadagno” relativo a un bene dell’impresa il cui costo non è stato dedotto, ma un valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica

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Plusvalenze e minusvalenze realizzate in corso di forfetario non sono fiscalmente rilevanti, pertanto, la plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda di un contribuente con un volume d’affari che gli consente di usufruire del regime agevolato, non va tassata. Resta fuori dall’agevolazione solo il corrispettivo imputabile all’avviamento (risposta n. 478 dell’11 novembre 2019).

L’istante ha ceduto, nel 2019, la sua attività. Nel 2018 ha conseguito un volume d’affari che, a suo parere gli consente di usufruire del regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014).
Il contribuente aggiunge che trattandosi di un’attività stagionale, dal 1° gennaio al marzo di quest’anno, non ha effettuato alcuna operazione attiva, non ponendo in essere alcun “comportamento concludente”, specificando inoltre che il cessionario non ha alcun rapporto di parentela, affinità economico o commerciale con il cedente.
Descritta la situazione, l’istante, in quanto contribuente forfetario, chiede se al caso è applicabile il regime di non imponibilità della plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda. In più fa presente che il ricavato dichiarato è comprensivo del valore dell’avviamento.

Il richiedente ritiene di poter usufruire dell’agevolazione e, a tal proposito, richiama la circolare n. 10/2016, secondo la quale le minusvalenze e le plusvalenze realizzate nel periodo di applicazione del regime forfetario non sono tassabili, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione di tale regime. Di conseguenza, comprendendo nelle plusvalenze anche quelle derivanti da cessione d'azienda, l'istante ritiene che la plusvalenza realizzata nel 2019 non debba essere assoggettata a tassazione.

L’Agenzia conferma quanto specificato dalla circolare in merito alla non imponibilità di minusvalenze e plusvalenze in corso di “forfetario”, e aggiunge che la norma specifica, comma 64, articolo 1, legge n. 190/2014, non prevede alcun riferimento al trattamento fiscale da riservare a tali valori. A sostegno della non previsione di tassabilità, la risposta richiama anche il comma 72 della stessa legge che indica come calcolare queste “poste” solo in caso di uscita dal regime agevolato.

Il corrispettivo derivato dalla cessione imputabile all’avviamento, invece, non costituisce un plusvalore relativo a un bene dell’impresa il cui costo non è stato dedotto, ma un valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica e, in quanto tale, riconducibile nell'ambito dei ricavi previsti dal richiamato comma 64. Per tale somma, il contribuente può scegliere di:

  • assoggettarla a tassazione separata
  • farla concorrere alla determinazione dell'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel 2019, cui applicare, come previsto dal più volte citato comma 64, il coefficiente di redditività per determinare l’imponibile.
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