Sono questi, in sintesi, i chiarimenti offerti dalle Entrate nella risposta n. 61/2018, a seguito di un’istanza di interpello presentata da società esercente attività di somministrazione lavoro.
L’Agenzia, nel formulare la propria risposta, ha innanzitutto ricordato che:
- per espressa previsione normativa, il credito corrispondente alla detrazione Irpef spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica può essere ceduto ai “fornitori che hanno effettuato gli interventi” e ad “altri soggetti privati” (i soli contribuenti che ricadono nella no tax area, inoltre, possono cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari)
- per “soggetti privati” cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
- con una società che fornisce il personale nell’ipotesi di contratto di somministrazione di lavoro a favore di imprese appaltatrici di lavori che consentono la cessione del credito
- nell’ipotesi in cui la società che svolge l’attività di somministrazione di lavoro partecipa a un’associazione temporanea di imprese (o raggruppamento temporaneo di imprese) per l’assunzione di appalti che si riferiscono a opere che legittimano la cessione del credito.
- Dl 63/2013, articolo 14 (Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica) – in particolare, comma 2-sexies,
- Dlgs 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), articolo 30 (Definizione del contratto di somministrazione di lavoro)
- Dlgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), articolo 45 (Operatori economici).
Provvedimento 28 agosto 2017
Prassi:
- circolare n. 11/E del 18 maggio 2018
- circolare n. 17/E del 23 luglio 2018.